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martedì 3 marzo 2009

Spese di rappresentanza

Spese di rappresentanza con tetto di deducibilità e con limitazione al 75%

Si tratta delle spese di vitto e alloggio che rientrano nella nuova definizione di spese rappresentanza (co.1 art.1 del decreto 19 novembre 2008). In quanto trattasi di spese di rappresentanza, per esse è preclusa la detrazione dell’Iva in base a quanto stabilito dalla lett.h) dell’art.19-bis1 del decreto Iva. Ai fini delle imposte dirette tali spese, oltre alla verifica del tetto massimo di deducibilità, scontano la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).
In merito al rapporto tra le due limitazioni, anche avvalendosi di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.53/08 con riferimento ai professionisti, occorre procedere come segue:
1. applicare la riduzione al 75% delle spese;
2. calcolare il tetto massimo di deducibilità;
3. assumere l’importo ridotto se si resta entro il tetto;
4. assumere il tetto se l’importo ridotto è superiore.
1° CASO
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE
A Ricavi tipici dell’azienda nel periodo 2009 € 1.000.000
B Spese di vitto e alloggio (inerenti) sostenute nel 2009 € 10.000
C Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B) € 7.500
D Limite massimo di deducibilità (1,3% di A) € 13.000
E Importo effettivamente deducibile € 7.500

2° CASO
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE
A Ricavi tipici dell’azienda nel periodo 2009 € 1.000.000
B Spese di vitto e alloggio (inerenti) sostenute nel 2009 € 19.000
C Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B) € 14.250
D Limite massimo di deducibilità (1,3% di A) € 13.000


Spese di rappresentanza con tetto di deducibilità senza limitazione al 75%


Si tratta delle spese diverse dal vitto e dall’alloggio (ad es. quelle di viaggio) che rientrano nella nuova definizione di spese rappresentanza (co.1 art.1 del decreto 19 novembre 2008).
In quanto trattasi di spese di rappresentanza, per esse è preclusa la detrazione dell’Iva in base a quanto stabilito dalla lett.h) dell’art.19-bis1 del decreto Iva.
Ai fini delle imposte dirette tali spese scontano unicamente la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).


Spese NON di rappresentanza con limitazione al 75%

Si tratta delle spese di vitto e alloggio sostenute per clienti, sia effettivi che potenziali, che rientrano nella nuova definizione di cui al co.5 art.1 del decreto 19 novembre 2008.
In quanto trattasi di spese diverse da quelle di rappresentanza, a partire dal 1º settembre 2008 è possibile detrarre interamente l’Iva su tali spese Ai fini delle imposte dirette, tali spese scontano unicamente la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).
Spese NON di rappresentanza interamente deducibili Si tratta delle spese diverse dal vitto e dall’alloggio (ad es. quelle di viaggio) sostenute per clienti, sia effettivi che potenziali, che rientrano nella nuova definizione di cui al co.5 art.1 del decreto 19 novembre 2008.
In quanto trattasi di spese diverse da quelle di rappresentanza, a partire dal 1º settembre 2008 è possibile detrarre interamente l’Iva su tali spese Ai fini delle imposte dirette, tali spese non scontano alcuna limitazione alla deducibilità.


Spese NON di rappresentanza non inerenti

Si tratta di tutte quelle spese che non rientrano in alcuna delle categorie sopra individuate dal decreto 19 novembre 2008 e che, in particolare, non presentano il carattere dell’inerenza. In relazione a tali spese, di norma non deducibili, non è nemmeno consentito detrarre l’Iva. Spese di natura promozionale (pubblicità e sponsorizzazioni) Si tratta di spese che l’impresa sostiene a fronte di una controprestazione (rapporto sinallagmatico) ed in relazione alle quali è prevista l’integrale deducibilità ai fini delle imposte sul redditi e la piena detrazione ai fini dell’Iva.

martedì 13 gennaio 2009

LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI 2008


Come è consuetudine di fine anno aggiorniamo in ordine al trattamento fiscale degli omaggi che, molto spesso in questo periodo, vengono erogati a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.
In particolare quest’anno occorre prestare attenzione alla disciplina relativa ai beni gratuitamente devolvibili (comunemente definiti ”omaggi”), ossia beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa e che l’azienda acquista affinché siano donati.

Imposte Dirette

La Finanziaria 2008 ha riscritto la disciplina relativa alle spese di rappresentanza, le quali se congrue ed inerenti saranno interamente deducibili; le regole per definire “congruità ed inerenza” sono rinviate ad un decreto che ad oggi è in corso di emanazione (e sarà oggetto di prossima comunicazione).
Per gli omaggi invece non occorre attendere i chiarimenti del decreto in quanto le regole sono già
presenti: il costo dei beni gratuitamente devolvibili è interamente deducibile se inferiore ad € 50 (in luogo del precedente limite di € 25,82).

Iva

Nulla è invece cambiato in tema di Iva: l’imposta pagata per l’acquisto degli omaggi è detraibile se l’imponibile unitario è inferiore ad € 25,85.

Attenzione all’Iva indetraibile

Occorre prestare particolare attenzione a tale diverso limite, in quanto l’Iva indetraibile deve essere sommata al costo del bene e potrebbe far superare il limite di € 50. Se tale limite viene superato risulta pregiudicata la deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del bene.
ESEMPIO: Si pensi ad un bene di costo € 42 + Iva 20% (€ 8,4): poiché l’imponibile è superiore ad € 25,82 l’imposta è indetraibile e quindi deve essere sommata al costo. A questo punto il costo
complessivo del bene (€ 50,40) risulta superiore al limite di € 50 e quindi non potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.
Per verificare il limite di costo deducibile occorre pertanto tenere in considerazione l’effetto dell’Iva indetraibile. Affinché sia garantita la deducibilità integrale del costo occorre pertanto che l’imponibile non superi i seguenti limiti:

aliquota Iva propria del bene Imponibile massimo

20% € 41,66
10% € 45,45
4% € 48,07

Ovviamente, come in precedenza affermato, per poter recuperare l’Iva è necessario che l’imponibile del bene sia inferiore o uguale ad € 25,82.

Cesto natalizio

Relativamente agli omaggi occorre ricordare che la deducibilità dell’Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande, purché di costo unitario inferiore a Euro 25,82.
Qualora l’omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un’unica confezione regalo (si pensi al caso diffuso di cesto natalizio), per la verifica della deducibilità del costo e per la detraibilità dell’Iva si deve considerare il costo unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti.

Professionisti

La disciplina riguardante i professionisti non ha subito modifiche:
• l’Iva è detraibile se l’imponibile è inferiore o uguale ad € 25,82 (come per le imprese);
• per quanto riguarda le imposte dirette non esiste una previsione specifica che riguardi i beni
gratuitamente devolvibili. Il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da omaggiare è pertanto
considerato spesa di rappresentanza, quindi deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

venerdì 26 settembre 2008

Studio Luca Ascari

Blog di consulenza commerciale, tributaria e societaria.