Scambi Cee e modelli Intrastat (Intra).
Si avvicina la scadenza dell’invio trimestrale
Con il D.Lgs 11/02/2010 n. 18 è entrata in vigore definitivamente la normativa relativa ai servizi internazionali e intracomunitari. E’ stato anche emanato il Decreto che fissa le nuove modalità per la presentazione dei modelli INTRASTAT, nei quali devono essere obbligatoriamente indicati:
− Gli acquisti di beni in ambito Ue;
− Le vendite di beni effettuati a soggetti Ue;
− Le prestazioni di servizi effettuati e ricevuti in ambito Ue.
Vengono di seguito riepilogate le principali novità introdotte, relativamente alla presentazione degli elenchi INTRASTAT:
Ø È obbligatorio presentare telematicamente gli elenchi INTRASTAT;
Ø È stata abolita la scadenza annuale di presentazione degli elenchi INTRASTAT, per cui gli stessi devono ora essere obbligatoriamente trasmessi con scadenza mensile o trimestrale;
Ø È obbligatorio trasmettere i modelli INTRASTAT con scadenza mensile se si sono realizzate operazioni per un importo superiore a 50 mila euro; il principio generale è che il modello Intrastat telematico va trasmesso con cadenza mensile (entro il giorno 19 del mese successivo a quello di competenza).
Ø Se nel corso dell’anno, in un trimestre si è superata la soglia di 50 mila euro, si è obbligati alla presentazione mensile degli elenchi. . Il termine di presentazione è il giorno 19 del mese successivo al trimestre di competenza (es: 19 aprile per il primo trimestre 2010).
Inoltre dal 01 gennaio 2010 diventa operativo il decreto legislativo che recepisce le direttive 8/CE del 12.02.2008 e 117/CE del 16.12.2008; vengono modificate:
· territorialità delle prestazioni dei servizi (dir. 8/2008/CE)
A_viene esteso l'obbligo di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO resi in ambito comunitario. Fino al 2009 ricordo che i modelli Intrastat erano obbligatori soltanto per le cessioni/acquisti di beni e non per i servizi.
B_il luogo della tassazione ai fini IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA residenti in Paesi UE è la residenza del committente (cliente). In altre parole: se rendiamo servizi a imprese (soggetti IVA) residenti in UE, in fattura addebitiamo l'aliquota IVA esistente nel loro Paese. Se il committente (cliente) non è titolare di partita IVA (ente o privato) l'IVA da addebitare in fattura è quella vigente in Iitalia.
Nessun commento:
Posta un commento