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venerdì 9 dicembre 2011

BONUS 55% Proroga per tutto il 2012


Con il DL 201/2011, il cosiddetto Decreto “Salva Italia”, la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è prorogata fino alla fine del 2012. La detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, invece, viene integrata nel TUIR al pari delle altre detrazioni stabili senza, pertanto, essere più vincolata ad alcuna scadenza. .

Con il nuovo art. 4, le caratteristiche, seppur nella nuova veste strutturale dell’agevolazione, rimangono quelle precedenti, a partire dagli interventi agevolabili, che nel nuovo articolo 16-bis sono così individuati:
- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico;
- risparmi energetici;
- misure antisismiche;
- bonifica dall’amianto e esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Invariata anche la misura della detrazione, così come il limite massimo di spesa su cui deve essere calcolata, ancora pari a 48.000 euro. I beneficiari dell’agevolazione sono gli stessi di prima, ovvero coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, locazione, comodato, ecc.), l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Gli immobili oggetto di intervento devono essere a destinazione abitativa, tuttavia, il comma 5 dell’art. 16-bis stabilisce che, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Anche il criterio di rateazione rimane lo stesso, ovvero la ripartizione in dieci quote annuali costanti. Sembrerebbe, tuttavia, sparire l’agevolazione per gli over 75 consistente nella rateazione in solo cinque quote annue e, per gli over 80, in tre.

È confermato, invece, il trasferimento all’acquirente delle rate residue della detrazione, in caso di cessione dell’unità immobiliare oggetto di intervento agevolato

Per quanto concerne la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, in dubbio sino all’ultimo momento, la sua scadenza, precedentemente prorogata fino alla fine di quest’anno dall’art. 1, comma 48, della L. 220/2010, viene ulteriormente prorogata fino alla fine del 2012 ad opera dell’art. 4, comma 4, del DL 201/2011. Dal 2013, la stessa disposizione prevede che per tali interventi competerà la detrazione del 36%.

sabato 20 novembre 2010

Proroga 55%: anche nel 2011 agevolati gli infissi

La Camera dei Deputati ha recentemente approvato il disegno di legge di Stabilità (legge FINANZIARIA 2011) che, in un emendamento all’articolo 1, comma 47, proroga fino al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici. Si attende che il testo del provvedimento passi anche in Senato.

SOSTANZIALI NOVITA’:
L’allungamento dei tempi del recupero fiscale: la detrazione IRPEF/IRES del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti,dovrà essere spalmata in dieci anni, anzichè in cinque.
Non è obbligatorio l’attestato di qualificazione energetica dal tecnico abilitato nel caso di interventi consistenti nella sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (detrazione articolo 1, comma 345, L. 296/2006), e in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione articolo 1, comma 346, L. 296/2006). Sarà sufficiente che i dati relativi all’intervento siano indicati nella scheda informativa di cui all’Allegato F al DM 19 febbraio 2009.

Tempi, modalità e limiti della detrazione, quindi, sono rinnovati senza modifiche. Il comma 6 dell’articolo 29, invece, riguarda l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate qualora nel periodo d’imposta siano state sostenute spese in relazione a un intervento che prosegue nel periodo d’imposta successivo. Si ricorda che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha stabilito i termini e le modalità per l’invio di tale comunicazione. In particolare, la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3 del DPR n. 322/1998, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero (soggetti “non solari”) entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.