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lunedì 3 maggio 2010


OGGETTO: RIMBORSO DELL'IVA NEI PAESI U.E.

Con il D.L. 40/2010 sono stati introdotti incentivi per l’acquisti di determinati prodotti. In pratica il bonus sarà erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita del bene entro le soglie massime determinate per ogni categoria.

In tutti gli Stati facenti parte dell'U.E. sono state recepite le disposizioni contenute nell'VIII Direttiva (CEE) del 6.12.1979 secondo la quale i soggetti domiciliati e residenti nei Paesi membri della Comunità Europea possono ottenere il rimborso dell'IVA pagata in un Paese membro diverso da quello in cui hanno il domicilio e la residenza a condizione che:
  • siano soggetti passivi d'imposta (identificati IVA, che hanno quindi partita IVA) nel proprio Paese;
  • non abbiano costituito una stabile organizzazione ovvero non abbiano nominato un rappresentante fiscale nello Stato
  • dove viene richiesto il rimborso;
  • abbiano effettivamente pagato l'imposta, nel periodo di riferimento, sui servizi e sulle prestazioni ricevute che devono essere inerenti all'esercizio dell'attività aziendale;
  • l'imposta sia detraibile nel Paese dove viene chiesto il rimborso;
  • l'imposta totale annuale chiesta a rimborso non sia, in generale, inferiore a 25 Euro (o importo equivalente nella valuta locale) ovvero, per i rimborsi infrannuali non inferiori ad un trimestre a valere per le fatture emesse o pagate nel corso dello stesso anno 2009, come risulta dalla tabella sottostante;
  • i paesi con i quali esiste la possibilità di rimborso sono quelli aderenti alla U.E. e cioè: 
  •  
                                                       
    Paese
    rimborso minimo ammesso
    paese
    rimborso minimo ammesso

    annuale €
    trimestrale €

    annuale €
    trimestrale €.
    •  Austria
    36
           360
    ••  Lituania


    •  Belgio
    25
           200
    ••  Lussemburgo
    25
           200
    •  Bulgaria
    BGN 50
    BGN 400
    ••  Malta


    •  Cipro
    25,52
           204,18
    ••  Paesi Bassi
    25
           200
    •  Danimarca
    DKK 200
    DKK 1500
    ••  Polonia


    •  Estonia
    EEK 400
    EEK  3000
    ••  Portogallo
    19,95
           159,62
    •  Finlandia
    25
            200
    ••  Repubblica Ceca
    CZK 1000
    CZK 7000
    •  Francia
    25
            200
    ••  Romania
    RON 25
    RON 200
    •  Germania
    25
            200
    ••  Slovacchia
    25
            200
    •  Gran Bretagna
    GBP 16
    GBP  130
    ••  Slovenia
    25
            200
    •  Grecia
    25
            200
    ••  Spagna
    25,34
            201,34
    •  Irlanda
    25
            200
    ••  Svezia
    SEK 250
    SEK  2000
    • Italia
    25
            200
    ••  Ungheria
    25
            200
    •  Lettonia






    E' il caso di precisare che la procedura rimborso è effettuabile, a condizioni reciprocità, anche per alcuni Paesi non facenti parte dell'U.E. e precisamente la Svizzera, la Norvegia, il Principato di Monaco e la Croazia. Per tali Paesi, tuttavia, è obbligatorio richiedere il rimborso tramite un soggetto fiscale residente o che abbia ottenuto il codice IVA per esercitare la rappresentanza fiscale.

    Le domande di rimborso
    Le domande di rimborso, indirizzate all'ufficio centrale delle imposte dello Stato dove viene richiesto il rimborso, devono essere redatte su apposita modulistica predisposta da ciascuno Stato membro. Sono ammesse anche su modulistica nazionale, ma in ogni caso devono essere compilate nella lingua ufficiale dello Stato dove sono dirette.
    A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:
    1. le fatture originali, correttamente intestate alla ditta richiedente, per le quali viene chiesto il rimborso dell'imposta: si sottolinea che sono ammesse solo ed unicamente le fatture originali, mai copie, copie conformi, fotocopie, ecc., che non possono essere accettate per norma comunitaria;
    2. eventuali ricevute bancarie di avvenuto pagamento. Tali ricevute si rendono tuttavia necessarie quando il pagamento venga effettuato nell'anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura (es.: fattura rilasciata in data 10.12.2008 e pagamento effettuato il 15.01.2009). In questo caso la domanda di rimborso è ammessa per l'anno 2009, in quanto segue il criterio di cassa;
    3. attestazione, in originale, rilasciata dall'Ufficio delle Entrate territorialmente competente dal quale risulti la qualità di soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto nello Stato di residenza. L'attestazione è valida un anno a partire dalla data del rilascio e dovrà essere richiesta in originale per ogni Paese al quale viene inoltrata la domanda di rimborso IVA.
    Nella domanda devono essere inoltre specificati:
    1         denominazione della ditta, indirizzo, partita IVA, nome e cognome del legale rappresentante;
     2         attività esercitata;
     3         banca presso la quale si chiede che venga accreditato il rimborso, numero di conto corrente e codice ABI, numero IBAN completo e codice BIC/SWIFT;
     4         natura delle attività per le quali sono stati acquistati i beni e servizi cui si riferisce l'istanza;
     5         l'impegno del richiedente di non aver posto in essere alcuna operazione passiva d'imposta all'interno del territorio fiscale dello Stato dove viene chiesto il rimborso (cessioni interne di beni o prestazioni di servizi);
     6         eventuale codice identificativo attribuito al richiedente "non residente nel Paese in cui viene chiesto il rimborso".
    Tale codice viene attribuito e comunicato all'interessato una volta presentata la prima domanda di rimborso.

    Settori di spesa ammessi al rimborso
    A titolo indicativo vengono elencati i più ricorrenti settori di spesa per i quali è consentito il rimborso dell'IVA corrisposta in un Paese comunitario diverso da quello di residenza:
    1          Spese riconducibili all'attività espositiva per la partecipazione a fiere e mostre (oltre alle spese per l'affitto dello stand, sono ammesse le spese per l'allestimento, pulizie, vigilanza, telefono e pubblicità. Le spese alberghiere collegate al periodo espositivo sono ammesse solo per alcuni Paesi ed in forma ridotta del 50%).
    2          Partecipazione a congressi.
    3          Corsi di aggiornamento.
    4          Compensi professionali, qualora il professionista che ha curato una particolare pratica abbia addebitato l'IVA.
    5          Carburante per autotrazione e spese di manutenzione/riparazione per le sole aziende di trasporto.
    6          Le spese di trasporto non imponibili nell'ambito dei traffici internazionali e strettamente connesse con il transito, l'esportazione, l'importazione di beni ovvero nell'ambito dei trasporti intracomunitari e relative spese accessorie.
    Si ribadisce, altresì, che le fatture devono sempre correttamente riportare i dati (aziendali) del soggetto passivo come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA registrata in Italia.

    Termini di presentazione delle domande
    Le istanze di rimborso devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta, al servizio competente dello Stato destinatario.
    Il termine del 30 giugno è perentorio e si riferisce non alla spedizione ma alla data di ricevimento della domanda e della documentazione che devono essere pervenute, entro tale data, all'Ufficio dello Stato presso il quale viene chiesto il rimborso.
    Sono ammesse domande per un periodo non inferiore ad un trimestre solare, purché non inferiori agli importi indicati in tabella, mentre sono escluse per periodi superiori ad un anno solare.
    L'esame della domanda e della documentazione da parte dell'Ufficio ricevente si svolge generalmente nel periodo di sei mesi dalla data di ricevimento.
    Successivamente, previa comunicazione indirizzata alla ditta richiedente, viene normalmente accreditato il rimborso della somma spettante e vengono direttamente rispedite le fatture originali esibite a corredo dell'istanza previa invalidazione delle stesse al fine di evitare eventuali ulteriori richieste.
    I soggetti che conseguono un indebito rimborso sono tenuti alla restituzione, entro 60 giorni dalla notifica di apposito provvedimento, e sono passibili delle pene pecuniarie o altre penalità previste dalla legislazione dello Stato che ha effettuato il rimborso.

    Registrazione dei documenti e dei rimborsi
    Le fatture per costi sostenuti da imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche, mostre, congressi ecc., negli altri Stati dell'U.E. non rientrano nella normativa dell'IVA comunitaria, tanto più che detti documenti vengono emessi gravati da IVA secondo l'aliquota propria nel Paese del fornitore del servizio.
    Pertanto le fatture ricevute con tali causali non devono essere annotate nei registri IVA a qualsiasi titolo, ma solamente in contabilità generale come componenti negative di reddito.
    I documenti vanno registrati per l'importo totale (imponibile + imposta addebitata).
    Quando arriverà il rimborso dell'imposta pagata in relazione ai costi sostenuti dovrà essere annotata in contabilità come sopravvenienza attiva. 

    Guida pratica
    Tutti i Paesi dell'UE hanno provveduto a predisporre la loro versione di una "Guida Pratica" nella quale sono elencati i documenti richiesti, i vari regimi di detraibilità/rimborsabilità dell'IVA. I soggetti passivi d'imposta che intendono richiedere il rimborso devono riferirsi a tali Guide Operative in quanto tra i vari Stati vi sono alcune discrepanze normative.

    Conclusioni
    La procedura è vantaggiosa in termini economici a tutte le aziende che hanno sostenuto costi al di fuori dello stato italiano per partecipare a fiere, mostre, meeting, convegni, ecc. e che quindi hanno sostenuto. La quota di costo riferita all'IVA pagata sull'acquisto non sarà piu’ quindi considerata come costo (e quindi dedotta dal reddito d’impresa) bensi potra’ essere recuperata per intero, comportando cosi’ un alleggerimento della pressione fiscale.

    giovedì 22 aprile 2010

    Bonus acquisti

    OGGETTO: Bonus acquisti.

    Con il D.L. 40/2010 sono stati introdotti incentivi per l’acquisti di determinati prodotti. In pratica il bonus sarà erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita del bene entro le soglie massime determinate per ogni categoria.

    I contributi saranno erogati fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa fissato per ciascun settore, di conseguenza quando verranno esauriti i fondi destinati all’incentivo non sarà più possibile ottenere il bonus.

    Si riassumo di seguito le principali agevolazioni:

    · Motocicli L'acquisto di motocicli è agevolato nella misura del 10% del costo fino a 750 euro Il bonus sale al 20% fino a 1.500 euro per motocicli elettrici e ibridi. Il bonus vale per i motocicli fino 400 cc o fino a 70 kw di potenza per euro 3, con rottamazione di euro 0 o euro1. Mentre nessuna rottamazione è richiesta per elettrici o ibridi. Per la misura sono stanziati 12 milioni di euro.

    · Cucine componibili L'acquisto è incentivato con uno sconto pari al 10% del costo, fino a 1000 euro. Tra le condizioni ci sono: sostituzione di una vecchia cucina; cucina corredata con almeno due elettrodomestici ad alta efficienza; nuovi mobili con scheda identificativa del prodotto in legno; rispetto delle norme sull'emissione di aldeide formica; valvola di sicurezza per i piani cottura; predisposizione per la raccolta differenziata. Per la misura sono stati stanziati 60 milioni.

    · Elettrodomestici L'acquisto di elettrodomestici è incentivato con uno sconto del 20% del costo. Il bonus non può superare: 130 euro per le lavastoviglie; 80 euro per forni elettrici e piani cottura; 100 euro per cucine a gas; 500 euro per cappe climatizzate; 400 euro per pompe di calore per acqua calda. Il beneficio è concesso a condizione che i vecchi apparecchi siano sostituiti con: lavastoviglie non inferiore alla classe A/A/A; forni elettrici non inferiori alla classe A; piani cottura con dispositivo FSD; cucine libere con dispositivo FSD e forno elettrico non inferiore alla classe A; cappe climatizzate; pompe di calore con COP non inferiore a 2.5. Stanziati 50 milioni.

    · Immobili ad alta efficienza L'acquisto di immobili è agevolato con un contributo di 83 euro per metro quadro di superficie utile fino a 5000 euro se il fabbisogno energetico è migliorato del 30% (Classe B). Con 116 euro per metro quadro di superficie utile fino a 7000 euro se il fabbisogno energetico migliorato del 50% (Classe A). Stanziati 60 milioni.

    · Banda Larga Ogni nuova attivazione di banda larga per giovani tra i 18 e i 30 anni è incentivata con 50 euro (stanziati 20 milioni).

    · Rimorchi Sono assegnati 1.500 euro per l'acquisto di rimorchi categoria O4 con ABS (2.000 con ABS+ antiribaltamento) e contestuale radiazione di rimorchi con più di 15 anni senza ABS. Sono assegnati 3mila euro per l'acquisto di semirimorchi categoria O4 con ABS (4.000 con ABS+ antiribaltamento) e contestuale radiazione di semirimorchi con più di 15 anni senza ABS. Stanziati 8 milioni

    · Macchine agricole L'acquisto di macchine agricole e movimento terra è incentivato con uno sconto pari al 10% del costo di listino. Sono disponibili 20 milioni. Sono necessari però: la rottamazione di un macchinario della stessa tipologia di fabbricazione anteriore al 2000; l'acquisto di macchinari rispondenti alla fase IIIa e con potenza non superiore al 50% del rottamato; lo sconto dello stesso importo dell'incentivo praticato dal venditore.

    · Nautica È agevolato l'acquisto di motori fuoribordo con uno sconto del 20% del costo fino a 1000 euro. A patto che siano rottamati motori di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale fino a 75 kw potenza L'acquisto di stampi per scafi da diporto guadagna uno sconto pari al 50% del prezzo di acquisto fino a 200mila euro per azienda Stanziati 20 milioni.

    · Gru a torre per l'edilizia Le gru a torre edilizia messe in esercizio prima del 1985 possono essere rottamate con gru nuove con uno sconto pari al 20% del costo fino a 30mila euro. Stanziati 40 milioni

    sabato 3 aprile 2010

    Scambi Cee e modelli Intrastat (Intra)

    Padova,

    Scambi Cee e modelli Intrastat (Intra).

    Si avvicina la scadenza dell’invio trimestrale

    Con il D.Lgs 11/02/2010 n. 18 è entrata in vigore definitivamente la normativa relativa ai servizi internazionali e intracomunitari. E’ stato anche emanato il Decreto che fissa le nuove modalità per la presentazione dei modelli INTRASTAT, nei quali devono essere obbligatoriamente indicati:

    − Gli acquisti di beni in ambito Ue;

    − Le vendite di beni effettuati a soggetti Ue;

    − Le prestazioni di servizi effettuati e ricevuti in ambito Ue.

    Vengono di seguito riepilogate le principali novità introdotte, relativamente alla presentazione degli elenchi INTRASTAT:

    Ø È obbligatorio presentare telematicamente gli elenchi INTRASTAT;

    Ø È stata abolita la scadenza annuale di presentazione degli elenchi INTRASTAT, per cui gli stessi devono ora essere obbligatoriamente trasmessi con scadenza mensile o trimestrale;

    Ø È obbligatorio trasmettere i modelli INTRASTAT con scadenza mensile se si sono realizzate operazioni per un importo superiore a 50 mila euro; il principio generale è che il modello Intrastat telematico va trasmesso con cadenza mensile (entro il giorno 19 del mese successivo a quello di competenza).

    Ø Se nel corso dell’anno, in un trimestre si è superata la soglia di 50 mila euro, si è obbligati alla presentazione mensile degli elenchi. . Il termine di presentazione è il giorno 19 del mese successivo al trimestre di competenza (es: 19 aprile per il primo trimestre 2010).

    Inoltre dal 01 gennaio 2010 diventa operativo il decreto legislativo che recepisce le direttive 8/CE del 12.02.2008 e 117/CE del 16.12.2008; vengono modificate:

    · territorialità delle prestazioni dei servizi (dir. 8/2008/CE)

    A_viene esteso l'obbligo di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO resi in ambito comunitario. Fino al 2009 ricordo che i modelli Intrastat erano obbligatori soltanto per le cessioni/acquisti di beni e non per i servizi.
    B_il luogo della tassazione ai fini IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA residenti in Paesi UE è la residenza del committente (cliente). In altre parole: se rendiamo servizi a imprese (soggetti IVA) residenti in UE, in fattura addebitiamo l'aliquota IVA esistente nel loro Paese. Se il committente (cliente) non è titolare di partita IVA (ente o privato) l'IVA da addebitare in fattura è quella vigente in Iitalia.

    mercoledì 16 settembre 2009

    LO SCUDO FISCALE 2009

    E’ partito ieri la nuova edizione (la terza) del cosiddetto scudo fiscale e sino al 15 aprile 2010 sarà possibile regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dallo Stato italiano.

    Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello da utilizzare per l’adesione, «dichiarazione riservata delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione». In tempi brevi seguirà una circolare che specificherà dettagli e procedure dello scudo.

    Secondo le prime stime, le somme che verranno sanate a livello nazionale saranno prevedibilmente comprese tra i 60 e i 90 miliardi di euro. Una cifra in grado di produrre entrate fiscali tra i 3 e i 4,5 miliardi.

    LE CARATTERISTICHE DELLO SCUDO FISCALE

    QUANTO SI PAGA PER “REGOLARIZZARE”

    Si presume che i capitali o le altre attività detenuti all’estero abbiano un rendimento del 2% all’anno, per un periodo comunque fissato in cinque anni. Su questo rendimento viene stabilito un prelievo di “imposta straordinaria” del 50%, dunque di fatto dell’1 per cento del capitale per ciascun anno, dato che la permanenza all’estero è presunta per cinque anni, l’imposta è fissata al 5%. Nel modulo non è prevista alcuna casella che consenta di indicare un periodo inferiore di deposito illegale all’estero dei capitali.

    CHI PUO’ PRESENTARE LO SCUDO FISCALE

    Potranno avvalersi dello scudo persone fisiche, enti non commerciali, società semplici che detengono all’estero attività finanziarie o patrimoniali da una data non successiva al 31.12.2008.

    QUALI DATI SERVONO PER LO SCUDO FISCALE

    Nella dichiarazione riservata dovranno essere riportati i dati del dichiarante e del suo rappresentante, i dati dell’intermediario finanziario e l’attestazione di avvenuta presentazione del modello. Saranno specificate nel dettaglio le attività rimpatriate e/o regolarizzate di qualsiasi natura: denaro, gioielli, opere d’arte, yacht, altre attività finanziarie, immobili e diritti immobiliari, ecc.

    Quali sono i vantaggi dello scudo fiscale

    Chi aderisce allo scudo si mette al riparo da accertamenti tributari e contributivi relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

    Non c’è sanatoria degli eventuali reati commessi, salvo quello di omessa o infedele dichiarazione.

    L’adesione allo scudo non potrà essere usata a sfavore del contribuente in sede giudiziaria o amministrativa: cioè da sola non potrà aggravare la sua posizione in un procedimento.

    martedì 3 marzo 2009

    Spese di rappresentanza

    Spese di rappresentanza con tetto di deducibilità e con limitazione al 75%

    Si tratta delle spese di vitto e alloggio che rientrano nella nuova definizione di spese rappresentanza (co.1 art.1 del decreto 19 novembre 2008). In quanto trattasi di spese di rappresentanza, per esse è preclusa la detrazione dell’Iva in base a quanto stabilito dalla lett.h) dell’art.19-bis1 del decreto Iva. Ai fini delle imposte dirette tali spese, oltre alla verifica del tetto massimo di deducibilità, scontano la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).
    In merito al rapporto tra le due limitazioni, anche avvalendosi di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.53/08 con riferimento ai professionisti, occorre procedere come segue:
    1. applicare la riduzione al 75% delle spese;
    2. calcolare il tetto massimo di deducibilità;
    3. assumere l’importo ridotto se si resta entro il tetto;
    4. assumere il tetto se l’importo ridotto è superiore.
    1° CASO
    MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE
    A Ricavi tipici dell’azienda nel periodo 2009 € 1.000.000
    B Spese di vitto e alloggio (inerenti) sostenute nel 2009 € 10.000
    C Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B) € 7.500
    D Limite massimo di deducibilità (1,3% di A) € 13.000
    E Importo effettivamente deducibile € 7.500

    2° CASO
    MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE
    A Ricavi tipici dell’azienda nel periodo 2009 € 1.000.000
    B Spese di vitto e alloggio (inerenti) sostenute nel 2009 € 19.000
    C Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B) € 14.250
    D Limite massimo di deducibilità (1,3% di A) € 13.000


    Spese di rappresentanza con tetto di deducibilità senza limitazione al 75%


    Si tratta delle spese diverse dal vitto e dall’alloggio (ad es. quelle di viaggio) che rientrano nella nuova definizione di spese rappresentanza (co.1 art.1 del decreto 19 novembre 2008).
    In quanto trattasi di spese di rappresentanza, per esse è preclusa la detrazione dell’Iva in base a quanto stabilito dalla lett.h) dell’art.19-bis1 del decreto Iva.
    Ai fini delle imposte dirette tali spese scontano unicamente la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).


    Spese NON di rappresentanza con limitazione al 75%

    Si tratta delle spese di vitto e alloggio sostenute per clienti, sia effettivi che potenziali, che rientrano nella nuova definizione di cui al co.5 art.1 del decreto 19 novembre 2008.
    In quanto trattasi di spese diverse da quelle di rappresentanza, a partire dal 1º settembre 2008 è possibile detrarre interamente l’Iva su tali spese Ai fini delle imposte dirette, tali spese scontano unicamente la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).
    Spese NON di rappresentanza interamente deducibili Si tratta delle spese diverse dal vitto e dall’alloggio (ad es. quelle di viaggio) sostenute per clienti, sia effettivi che potenziali, che rientrano nella nuova definizione di cui al co.5 art.1 del decreto 19 novembre 2008.
    In quanto trattasi di spese diverse da quelle di rappresentanza, a partire dal 1º settembre 2008 è possibile detrarre interamente l’Iva su tali spese Ai fini delle imposte dirette, tali spese non scontano alcuna limitazione alla deducibilità.


    Spese NON di rappresentanza non inerenti

    Si tratta di tutte quelle spese che non rientrano in alcuna delle categorie sopra individuate dal decreto 19 novembre 2008 e che, in particolare, non presentano il carattere dell’inerenza. In relazione a tali spese, di norma non deducibili, non è nemmeno consentito detrarre l’Iva. Spese di natura promozionale (pubblicità e sponsorizzazioni) Si tratta di spese che l’impresa sostiene a fronte di una controprestazione (rapporto sinallagmatico) ed in relazione alle quali è prevista l’integrale deducibilità ai fini delle imposte sul redditi e la piena detrazione ai fini dell’Iva.