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mercoledì 24 novembre 2010

Aggiornamento della guida fiscale alle ristrutturazioni edilizie

Dopo il recente aggiornamento della guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate aggiorna uno degli argomenti piu’ di rilievo degli ultimi anni:, la Guida alla agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
La nuova versione aggiornata a ottobre 2010, descrive i metodi per poter utilizzare al meglio gli sconti d'imposta previsti per gli interventi di recupero edilizio.
Questo pacchetto di interventi era stato introdotto per la prima volta nel 1998 e prolungato dalla legge finanziaria per il 2008 fino a fine 2010. La legge finanziaria 2010 ha esteso la proroga fino al 31 dicembre 2012 sia per la detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, che per la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
Si tratta di misure importanti e di assoluto successo, visto che, come sottolinea la stessa Agenzia delle Entrate dal 1998 ad oggi sono state richieste ben 4,3 milioni di agevolazioni, di cui 280 mila solo nei primi 7 mesi del 2010 (+12% su base annua).
Al seguente link potrete trovare la guida aggiornata:
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/novita-ristrutturazioni-edilizie-e-rete-l-update-della-guida

sabato 20 novembre 2010

Proroga 55%: anche nel 2011 agevolati gli infissi

La Camera dei Deputati ha recentemente approvato il disegno di legge di Stabilità (legge FINANZIARIA 2011) che, in un emendamento all’articolo 1, comma 47, proroga fino al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici. Si attende che il testo del provvedimento passi anche in Senato.

SOSTANZIALI NOVITA’:
L’allungamento dei tempi del recupero fiscale: la detrazione IRPEF/IRES del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti,dovrà essere spalmata in dieci anni, anzichè in cinque.
Non è obbligatorio l’attestato di qualificazione energetica dal tecnico abilitato nel caso di interventi consistenti nella sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (detrazione articolo 1, comma 345, L. 296/2006), e in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione articolo 1, comma 346, L. 296/2006). Sarà sufficiente che i dati relativi all’intervento siano indicati nella scheda informativa di cui all’Allegato F al DM 19 febbraio 2009.

Tempi, modalità e limiti della detrazione, quindi, sono rinnovati senza modifiche. Il comma 6 dell’articolo 29, invece, riguarda l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate qualora nel periodo d’imposta siano state sostenute spese in relazione a un intervento che prosegue nel periodo d’imposta successivo. Si ricorda che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha stabilito i termini e le modalità per l’invio di tale comunicazione. In particolare, la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3 del DPR n. 322/1998, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero (soggetti “non solari”) entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.

martedì 16 novembre 2010

Nuovo Ravvedimento operoso con la Finanziaria 2011

Con un emendamento nella Finanziaria 2011 è stato previsto un aumento delle sanzioni per il ravvedimento operoso A far data dal primo gennaio 2011 sono aumentate le sanzioni in caso di ritardato versamento delle imposte a seconda delle diverse tipologie di ritardo nel pagamento

La legge Finanziaria 2011 interverrà nel disposto dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472 del 1997 modificando le misure delle sanzioni ridotte nell'ipotesi in cui il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso. Le principali novità sono:

- entro trenta giorni dalla violazione, per insufficiente o omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/10 del minimo pari a 3% (in luogo del minimo pari al 2,5%);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione si riduce a 1/8 del minimo pari al 3,75% (anziché a 1/10 pari a 3%).
- presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla violazione potranno essere sanate mediante il versamento del 3% a titolo di sanzione (anziché a 1/12 pari a 2,5%).

16/11/2010

giovedì 21 ottobre 2010

Agevolazioni risparmio energetico, esce la nuova guida dell’Agenzia dell’Entrate

E’ disponibile per il contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida recentemente aggiornata “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, vademecum redatto con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Vengono descritti i vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. Aggiornamento dovuto alle più recenti modifiche normative, che hanno riguardato soprattutto le procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni.
In sintesi le principali novità:

1) per i lavori che proseguono oltre un periodo d’imposta, è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per i lavori che proseguono per più anni, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione;
2) per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre a un massimo di 10 anni, mentre solo per il 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali); 3) è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica (decreto del ministro dello Sviluppo economico del 6 gennaio 2010).

21/10/2010

martedì 14 settembre 2010

Chiarimenti dell’Agenzia sul modulo RW con la circolare 45/E del 13/09/2010

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 45/E del 13/09/2010 integra le istruzioni alle dichiarazioni Unico e 770, in relazione all’applicazione del “monitoraggio fiscale” a carico dei contribuenti e sugli adempimenti cui sono soggetti gli intermediari

Ambito soggettivo – L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda per le persone fisiche, per gli enti non commerciali, per le società semplici e per i soggetti equiparati, comunque residenti in Italia. Dall’obbligo del monitoraggio sono invece esclusi gli enti commerciali e le società di persone o di capitali, ad eccezione delle società semplici. A partire da quest’anno, quindi in riferimento all’anno d’imposta 2009, sono stati inoltre esonerati dalla compilazione del modulo RW i soggetti che :
- lavorano all’estero per lo Stato, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, o presso organizzazioni internazionali;
- prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in paesi limitrofi.
Nel caso in cui sul bene sussistano più diritti reali, come avviene con la nuda proprietà e l’usufrutto, l’indicazione fornita è che l’adempimento deve essere effettuato da entrambi i soggetti, in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi di fonte estera (e quindi di soddisfare il presupposto che sta alla base dell’obbligo di monitoraggio).
Quando invece le attività detenute all’estero sono in comunione o cointestate, allora devono essere indicate nel modulo RW di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso: questo sulla base del presupposto che l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richiede un atto di disposizione anche da parte degli altri cointestatari, come è, ad esempio, nel caso degli immobili in comproprietà o delle azioni in comunione. Ad ogni modo i contribuenti sono sempre tenuti a riempire le specifiche sezioni sul monitoraggio quando le attività finanziarie e patrimoniali sono possedute per il tramite di interposta persona, per esempio, nel caso queste risultino intestate “formalmente” ad un trust.
Se ancora i soggetti cointestatari hanno la piena e autonoma disponibilità delle attività estere, allora nella dichiarazione di ciascuno di essi vi deve essere l’indicazione dell’intero valore delle attività, e non soltanto della propria quota di possesso: il caso più frequente, esemplificato dalla stessa circolare, è quello del conto corrente cointestato. Ciò che conta è la disponibilità dell’attività detenuta all’estero,

Ambito oggettivo – La circolare ricorda come, a partire dalla dichiarazione di quest’anno, siano interessate dal monitoraggio non soltanto le attività finanziarie detenute all’estero, ma anche tutte quelle di natura patrimoniale, devono essere sempre indicate nella sezione II del modulo RW, comprese quindi le fattispecie nelle quali la produzione di redditi imponibili in Italia sia soltanto astratta e potenziale (ovviamente a condizione che venga superata la soglia dei 10mila euro). La sezione III è invece dedicata al monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività detenute all’estero di cui alla sezione II (anche nell’eventualità in cui al termine del periodo questi non sussistano, in quanto si è verificato il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari). Nel computo della soglia dei 10 mila euro, al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di monitoraggio, vanno considerati anche gli eventuali disinvestimenti: di conseguenza, se un contribuente che detiene un conto estero, ha effettuato un disinvestimento pari a 6mila euro ed un investimento di 5mila euro, complessivamente supera il “tetto” dei 10mila euro e deve indicare i movimenti in questione in RW.
Viene invece precisato come non debbano essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero: per fare un esempio, se un soggetto acquista un immobile in altro Paese, ma effettua il bonifico al venditore su un conto corrente italiano, si dovrà limitare ad indicare il possesso del bene nella sezione II del modulo RW, mentre non dovrà segnalare alcun trasferimento nella sezione III (essendo questa deputata ad accogliere i trasferimenti dall’Italia sull’estero, dall’estero in Italia e quelli estero su estero). Importante è poi la precisazione relativa alla necessità di indicare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio.
A tal riguardo viene fatto l’esempio del padre che trasferisce denaro all’estero per l’acquisto di un immobile da parte del figlio: questi dovrà indicare non soltanto l’immobile in sezione II, ma anche il trasferimento ad esso collegato in sezione III, sebbene effettuato da un soggetto diverso; il padre, invece non avrà alcun obbligo di monitoraggio, non essendo la movimentazione attuata connessa ad una attività da lui detenuta all’estero.

Intermediari – A questo riguardo, si ricorda che gli obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie interessano anche gli intermediari. Si tratta di una comunicazione nominativa, che deve essere effettuata, entro il 31 marzo di ogni anno, da banche, SIM, Poste Italiane S.p.A., società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, e altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti.

14/09/2010