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mercoledì 24 ottobre 2012

IVA PER CASSA 2.0: nuova versione finalmente con un effettivo beneficio

Torniamo a parlare di Iva per cassa, la precedente versione aveva avuto pochissimo appeal in quanto impediva al cliente di detrarre immediatamente l'imposta se non al momento effettivo del pagamento della fattura. L’ aspetto più rilevanti del nuovo regime sarà lo spostamento in avanti del momento dell'esigibilità del l'imposta sul valore aggiunto in capo al venditore o a chi effettua il servizio non preclude l'esercizio della detrazione da parte del cliente, a meno che anche quest'ultimo non abbia optato per l'Iva per cassa. Il 1° dicembre 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni sull’IVA per cassa, così come disposto dal decreto attuativo dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Resta solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per completare l’iter. Il nuovo regime di liquidazione dell’IVA per cassa è ammesso per i soggetti nell’esercizio di impresa, arte o professione con volume di affari non superiore a 2 milioni di euro (volume d'affari è costituito dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle fatture emesse). Con il nuovo regime quindi l’Iva sarà esigibile quando la fattura verrà incassata evitando così di dover anticipare all’erario l’iva non ancora riscossa dal proprio cliente. In teoria, possono optare per il nuovo regime sin da dicembre tutti i soggetti Iva che rientrano nel giro d'affari previsto dalle norme (due milioni di euro), sia che operino con la liquidazione mensile sia che abbiano la liquidazione trimestrale. Però per questi ultimi esercitare l'opzione gia quest'anno è complicato (vanno separate le fatture di ottobre e novembre da quelle di dicembre) e quindi è consigliabile rinviare al 2013

lunedì 2 aprile 2012

IMU: Al via il primo appuntamento di una vecchia imposta rivisitata ed allargata …


Il primo appuntamento con l’IMU, la nuova imposta sugli immobili, e’ previsto per il 18 giugno. E questa scadenza riguardera’ molte piu’ persone di quelle che dovevano versare l’ICI, dato che non e’ prevista alcuna esenzione per la casa adibita ad abitazione principale, ma sono state stabilite soltanto delle detrazioni che inebvitabilemente impongono un conteggio a priori per conoscere l’importo di tale imposta.
Per quest’anno sara’ possibile calcolare l’IMU con le aliquote base stabilite dallo Stato, senza tenere conto di quanto deliberato dal Comune. Anche perche’ i Comuni hanno la possibilita’ di variare le aliquote, entro i limiti previsti dalla legge, ovvero al termine per l’approvazione del bilancio preventivo, quest’anno fissato per il 30 giugno, quindi ben dopo la scadenza dell’acconto IMU. Al momento del versamento del saldo, a dicembre, sara’ possibile conguagliare quanto versato con l’importo effettivamente dovuto.
Dal 2013 invece sara’ possibile determinare l’acconto sulla base delle aliquote deliberate l’anno precedente, come fatto con sino ad oggi con l’ICI. Il pagamento dovra’ essere effettuato con F24, probabilmente, ma ancora non e’ stato chiarito, tenendo distinta la quota di imposta statale da quella destinata al comune.

Detrazione
La legge prevede una detrazione di 200 euro per ogni abitazione principale e gli ulteriori 50 euro che saranno riconosciuti per ogni figlio a carico (sotto i ventisei anni), fino a un massimo di otto. Quanto al rapporto col passato, la media delle aliquote applicate nel 2008 sulla prima casa era del 4,98 per mille, a fronte dell’aliquota del 4 per mille dell’Imu: quattro anni fa la media delle detrazioni era di 117,27 euro contro i 200 euro dell’attuale imposta unica sugli immobili. Nella Capitale, comunque, il confronto Ici/Imu sulla prima casa è perdente per chi non ha figli: l’incremento rispetto al passato è stimato dalla Cgia attorno ai 71 euro, accanto ai 78 di Venezia, i 72 di Lecce e ai 70 euro di Bari (e solo in un terzo dei capoluoghi italiani il raffronto con l’Ici è in perdita). Anche nel caso di un solo figlio a carico l’Urbe rientra fra gli otto Comuni capoluogo del Paese in cui si pagherà di più che con il vecchio tributo. Ma con l’aumento dei carichi familiari la nuova Imu risulterà ovunque più leggera della vecchia imposta.

venerdì 20 gennaio 2012


LE ULTIME VARIAZIONI ALLA MANOVRA MONTI

PENSIONI E CONTRIBUZIONE

Sale da 936 a 1.400 euro la soglia entro la quale gli assegni previdenziali saranno rivalutati al tasso di inflazione 100% nel gennaio del 2012.
Potranno andare in pensione a 64 anni le donne che, al 31.12.2012, abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni.
Elevato al 15% il contributo di solidarietà sulle pensioni superiori ai 200.000 euro lordi.
Sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate prima del 2012 è applicata una riduzione di un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. La percentuale sale al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 2 anni.
Coloro che raggiungeranno entro il 2012 i 35 anni di contributi, avendo iniziato a lavorare entro il 1977, potranno andare in pensione a 64 anni.
È prevista l’applicazione delle “vecchie” regole in materia di mobilità per i lavoratori coinvolti in accordi sindacali stipulati anteriormente al 4.12.2011, anche qualora maturino i relativi requisiti oltre la fine del mese corrente.
Dal 1.01.2012 le aliquote contributive pensionistiche per artigiani e commercianti sono aumentate di 1,3 punti, e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

IMU (L'IMPOSTA CHE SOSTITUISCE LA VECCHIA ICI)

Previsto il quoziente familiare biennale sulla detrazione "prima casa" dall'Imu. Nel 2012 e 2013, infatti, potrà essere detratta una quota per ogni figlio residente con un'età inferiore ai 26 anni di età pari a 50 euro, che si aggiunge ai 200 euro già previsti.

Imposte e tasse varie

I contribuenti che hanno aderito agli scudi fiscali del passato, al fine di garantirsi l'anonimato, dovranno versare annualmente un'imposta di bollo pari al 4 per mille delle attività finanziarie oggetto di emersione. Fanno eccezione gli anni 2012 e 2013, con imposta di bollo al 10 per mille (solo nel 2012 per le attività dismesse).
Eliminato il bollo da 34,20 euro sugli estratti conto annuali, postali e bancari, per giacenze medie inferiori a 5.000. Oltre tale soglia il bollo resterà a 34,20 euro.
Aumenta da 73,80 a 100 euro l'imposta di bollo per le persone diverse da quelle fisiche.
Istituita un'imposta dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
E' stata creata anche una così detta imposta di bollo dello 0,76% sul valore degli immobili all'estero di cittadini italiani (in buona sostanza si va a pagare l'ICI anche sugli immobili all'estero)

Beni di lusso

Decorsi 5 anni dall'immatricolazione la tassa sulle auto di lusso scenderà progressivamente, per scomparire dopo 20 anni. In sintesi, è ridotta al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10 anni e al 155 dopo 15 anni.
Per la tassa di stazionamento sulle barche, invece, si ha semplicemente la riduzione del 15%, 30% e 45% , rispettivamente, dopo 5, 10 e 15 anni.

Liberalizzazioni

È stata al momento eliminata dalla legge di conversione della manovra la norma che liberalizzava le barriere territoriali per i tassisti (per quale motivo i tassisti abbiano in Italia tutto questo potere non è dato saperlo, vedi anche clamorosa retromarcia al tempo del governo Prodi).
È allo studio la possibilità di vendere i farmaci di classe C, non rimborsati dallo Stato, anche nell'ambito della grande distribuzione e nelle parafarmacie, ma solo nei Comuni con più di 15.000 abitanti.
È stato abolito il termine del 13.08.2012 per adottare gli ordinamenti riguardanti l’abolizione delle tariffe minime per ordini di cui alla manovra di Ferragosto. Gli ordini dovranno essere riformati con decreto per recepire le modifiche entro agosto 2012.

Incarichi societari

Saranno vietati i doppi incarichi nei Cda di Banche, Assicurazioni e Sgr quando si rappresenta contemporaneamente aziende concorrenti.
I titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso tale termine, decadono da entrambe le cariche.

giovedì 22 dicembre 2011

Spesometro 2010. Rinvio di un altro mese.


Lo spesometro ovvero l'Elenco «clienti e fornitori» e' stato nuovamente rinviato al 31 gennaio 2012. L’Agenzia ha disposto la proroga del vecchio termine del 31 dicembre per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e ricevute nel 2010

Nel provvedimento che dispone la proroga, è precisato che è stato necessario rinviare nuovamente la data di scadenza, al fine di consentire l’adozione dei necessari adeguamenti di carattere tecnologico, nonché permettere ai soggetti interessati di superare alcune difficoltà operative legate al nuovo adempimento. Nonostante l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/2011, abbia fornito alcuni chiarimenti di carattere generale sulle modalità di adempimento della comunicazione, gli esempi riportati sono spesso di carattere “scolastico” e comunque non sufficienti a colmare gli evidenti ostacoli operativi ed interpretativi.

venerdì 9 dicembre 2011

BONUS 55% Proroga per tutto il 2012


Con il DL 201/2011, il cosiddetto Decreto “Salva Italia”, la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è prorogata fino alla fine del 2012. La detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, invece, viene integrata nel TUIR al pari delle altre detrazioni stabili senza, pertanto, essere più vincolata ad alcuna scadenza. .

Con il nuovo art. 4, le caratteristiche, seppur nella nuova veste strutturale dell’agevolazione, rimangono quelle precedenti, a partire dagli interventi agevolabili, che nel nuovo articolo 16-bis sono così individuati:
- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico;
- risparmi energetici;
- misure antisismiche;
- bonifica dall’amianto e esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Invariata anche la misura della detrazione, così come il limite massimo di spesa su cui deve essere calcolata, ancora pari a 48.000 euro. I beneficiari dell’agevolazione sono gli stessi di prima, ovvero coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, locazione, comodato, ecc.), l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Gli immobili oggetto di intervento devono essere a destinazione abitativa, tuttavia, il comma 5 dell’art. 16-bis stabilisce che, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Anche il criterio di rateazione rimane lo stesso, ovvero la ripartizione in dieci quote annuali costanti. Sembrerebbe, tuttavia, sparire l’agevolazione per gli over 75 consistente nella rateazione in solo cinque quote annue e, per gli over 80, in tre.

È confermato, invece, il trasferimento all’acquirente delle rate residue della detrazione, in caso di cessione dell’unità immobiliare oggetto di intervento agevolato

Per quanto concerne la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, in dubbio sino all’ultimo momento, la sua scadenza, precedentemente prorogata fino alla fine di quest’anno dall’art. 1, comma 48, della L. 220/2010, viene ulteriormente prorogata fino alla fine del 2012 ad opera dell’art. 4, comma 4, del DL 201/2011. Dal 2013, la stessa disposizione prevede che per tali interventi competerà la detrazione del 36%.