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mercoledì 16 settembre 2009

LO SCUDO FISCALE 2009

E’ partito ieri la nuova edizione (la terza) del cosiddetto scudo fiscale e sino al 15 aprile 2010 sarà possibile regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dallo Stato italiano.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello da utilizzare per l’adesione, «dichiarazione riservata delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione». In tempi brevi seguirà una circolare che specificherà dettagli e procedure dello scudo.

Secondo le prime stime, le somme che verranno sanate a livello nazionale saranno prevedibilmente comprese tra i 60 e i 90 miliardi di euro. Una cifra in grado di produrre entrate fiscali tra i 3 e i 4,5 miliardi.

LE CARATTERISTICHE DELLO SCUDO FISCALE

QUANTO SI PAGA PER “REGOLARIZZARE”

Si presume che i capitali o le altre attività detenuti all’estero abbiano un rendimento del 2% all’anno, per un periodo comunque fissato in cinque anni. Su questo rendimento viene stabilito un prelievo di “imposta straordinaria” del 50%, dunque di fatto dell’1 per cento del capitale per ciascun anno, dato che la permanenza all’estero è presunta per cinque anni, l’imposta è fissata al 5%. Nel modulo non è prevista alcuna casella che consenta di indicare un periodo inferiore di deposito illegale all’estero dei capitali.

CHI PUO’ PRESENTARE LO SCUDO FISCALE

Potranno avvalersi dello scudo persone fisiche, enti non commerciali, società semplici che detengono all’estero attività finanziarie o patrimoniali da una data non successiva al 31.12.2008.

QUALI DATI SERVONO PER LO SCUDO FISCALE

Nella dichiarazione riservata dovranno essere riportati i dati del dichiarante e del suo rappresentante, i dati dell’intermediario finanziario e l’attestazione di avvenuta presentazione del modello. Saranno specificate nel dettaglio le attività rimpatriate e/o regolarizzate di qualsiasi natura: denaro, gioielli, opere d’arte, yacht, altre attività finanziarie, immobili e diritti immobiliari, ecc.

Quali sono i vantaggi dello scudo fiscale

Chi aderisce allo scudo si mette al riparo da accertamenti tributari e contributivi relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

Non c’è sanatoria degli eventuali reati commessi, salvo quello di omessa o infedele dichiarazione.

L’adesione allo scudo non potrà essere usata a sfavore del contribuente in sede giudiziaria o amministrativa: cioè da sola non potrà aggravare la sua posizione in un procedimento.

martedì 3 marzo 2009

Spese di rappresentanza

Spese di rappresentanza con tetto di deducibilità e con limitazione al 75%

Si tratta delle spese di vitto e alloggio che rientrano nella nuova definizione di spese rappresentanza (co.1 art.1 del decreto 19 novembre 2008). In quanto trattasi di spese di rappresentanza, per esse è preclusa la detrazione dell’Iva in base a quanto stabilito dalla lett.h) dell’art.19-bis1 del decreto Iva. Ai fini delle imposte dirette tali spese, oltre alla verifica del tetto massimo di deducibilità, scontano la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).
In merito al rapporto tra le due limitazioni, anche avvalendosi di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.53/08 con riferimento ai professionisti, occorre procedere come segue:
1. applicare la riduzione al 75% delle spese;
2. calcolare il tetto massimo di deducibilità;
3. assumere l’importo ridotto se si resta entro il tetto;
4. assumere il tetto se l’importo ridotto è superiore.
1° CASO
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE
A Ricavi tipici dell’azienda nel periodo 2009 € 1.000.000
B Spese di vitto e alloggio (inerenti) sostenute nel 2009 € 10.000
C Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B) € 7.500
D Limite massimo di deducibilità (1,3% di A) € 13.000
E Importo effettivamente deducibile € 7.500

2° CASO
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESA DEDUCIBILE
A Ricavi tipici dell’azienda nel periodo 2009 € 1.000.000
B Spese di vitto e alloggio (inerenti) sostenute nel 2009 € 19.000
C Importo delle spese di vitto e alloggio rilevanti (75% di B) € 14.250
D Limite massimo di deducibilità (1,3% di A) € 13.000


Spese di rappresentanza con tetto di deducibilità senza limitazione al 75%


Si tratta delle spese diverse dal vitto e dall’alloggio (ad es. quelle di viaggio) che rientrano nella nuova definizione di spese rappresentanza (co.1 art.1 del decreto 19 novembre 2008).
In quanto trattasi di spese di rappresentanza, per esse è preclusa la detrazione dell’Iva in base a quanto stabilito dalla lett.h) dell’art.19-bis1 del decreto Iva.
Ai fini delle imposte dirette tali spese scontano unicamente la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).


Spese NON di rappresentanza con limitazione al 75%

Si tratta delle spese di vitto e alloggio sostenute per clienti, sia effettivi che potenziali, che rientrano nella nuova definizione di cui al co.5 art.1 del decreto 19 novembre 2008.
In quanto trattasi di spese diverse da quelle di rappresentanza, a partire dal 1º settembre 2008 è possibile detrarre interamente l’Iva su tali spese Ai fini delle imposte dirette, tali spese scontano unicamente la deducibilità limitata nella misura del 75% (come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n.53/E/08).
Spese NON di rappresentanza interamente deducibili Si tratta delle spese diverse dal vitto e dall’alloggio (ad es. quelle di viaggio) sostenute per clienti, sia effettivi che potenziali, che rientrano nella nuova definizione di cui al co.5 art.1 del decreto 19 novembre 2008.
In quanto trattasi di spese diverse da quelle di rappresentanza, a partire dal 1º settembre 2008 è possibile detrarre interamente l’Iva su tali spese Ai fini delle imposte dirette, tali spese non scontano alcuna limitazione alla deducibilità.


Spese NON di rappresentanza non inerenti

Si tratta di tutte quelle spese che non rientrano in alcuna delle categorie sopra individuate dal decreto 19 novembre 2008 e che, in particolare, non presentano il carattere dell’inerenza. In relazione a tali spese, di norma non deducibili, non è nemmeno consentito detrarre l’Iva. Spese di natura promozionale (pubblicità e sponsorizzazioni) Si tratta di spese che l’impresa sostiene a fronte di una controprestazione (rapporto sinallagmatico) ed in relazione alle quali è prevista l’integrale deducibilità ai fini delle imposte sul redditi e la piena detrazione ai fini dell’Iva.

martedì 13 gennaio 2009

LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI 2008


Come è consuetudine di fine anno aggiorniamo in ordine al trattamento fiscale degli omaggi che, molto spesso in questo periodo, vengono erogati a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.
In particolare quest’anno occorre prestare attenzione alla disciplina relativa ai beni gratuitamente devolvibili (comunemente definiti ”omaggi”), ossia beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa e che l’azienda acquista affinché siano donati.

Imposte Dirette

La Finanziaria 2008 ha riscritto la disciplina relativa alle spese di rappresentanza, le quali se congrue ed inerenti saranno interamente deducibili; le regole per definire “congruità ed inerenza” sono rinviate ad un decreto che ad oggi è in corso di emanazione (e sarà oggetto di prossima comunicazione).
Per gli omaggi invece non occorre attendere i chiarimenti del decreto in quanto le regole sono già
presenti: il costo dei beni gratuitamente devolvibili è interamente deducibile se inferiore ad € 50 (in luogo del precedente limite di € 25,82).

Iva

Nulla è invece cambiato in tema di Iva: l’imposta pagata per l’acquisto degli omaggi è detraibile se l’imponibile unitario è inferiore ad € 25,85.

Attenzione all’Iva indetraibile

Occorre prestare particolare attenzione a tale diverso limite, in quanto l’Iva indetraibile deve essere sommata al costo del bene e potrebbe far superare il limite di € 50. Se tale limite viene superato risulta pregiudicata la deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del bene.
ESEMPIO: Si pensi ad un bene di costo € 42 + Iva 20% (€ 8,4): poiché l’imponibile è superiore ad € 25,82 l’imposta è indetraibile e quindi deve essere sommata al costo. A questo punto il costo
complessivo del bene (€ 50,40) risulta superiore al limite di € 50 e quindi non potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.
Per verificare il limite di costo deducibile occorre pertanto tenere in considerazione l’effetto dell’Iva indetraibile. Affinché sia garantita la deducibilità integrale del costo occorre pertanto che l’imponibile non superi i seguenti limiti:

aliquota Iva propria del bene Imponibile massimo

20% € 41,66
10% € 45,45
4% € 48,07

Ovviamente, come in precedenza affermato, per poter recuperare l’Iva è necessario che l’imponibile del bene sia inferiore o uguale ad € 25,82.

Cesto natalizio

Relativamente agli omaggi occorre ricordare che la deducibilità dell’Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande, purché di costo unitario inferiore a Euro 25,82.
Qualora l’omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un’unica confezione regalo (si pensi al caso diffuso di cesto natalizio), per la verifica della deducibilità del costo e per la detraibilità dell’Iva si deve considerare il costo unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti.

Professionisti

La disciplina riguardante i professionisti non ha subito modifiche:
• l’Iva è detraibile se l’imponibile è inferiore o uguale ad € 25,82 (come per le imprese);
• per quanto riguarda le imposte dirette non esiste una previsione specifica che riguardi i beni
gratuitamente devolvibili. Il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da omaggiare è pertanto
considerato spesa di rappresentanza, quindi deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.