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martedì 13 gennaio 2009

LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI 2008


Come è consuetudine di fine anno aggiorniamo in ordine al trattamento fiscale degli omaggi che, molto spesso in questo periodo, vengono erogati a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.
In particolare quest’anno occorre prestare attenzione alla disciplina relativa ai beni gratuitamente devolvibili (comunemente definiti ”omaggi”), ossia beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa e che l’azienda acquista affinché siano donati.

Imposte Dirette

La Finanziaria 2008 ha riscritto la disciplina relativa alle spese di rappresentanza, le quali se congrue ed inerenti saranno interamente deducibili; le regole per definire “congruità ed inerenza” sono rinviate ad un decreto che ad oggi è in corso di emanazione (e sarà oggetto di prossima comunicazione).
Per gli omaggi invece non occorre attendere i chiarimenti del decreto in quanto le regole sono già
presenti: il costo dei beni gratuitamente devolvibili è interamente deducibile se inferiore ad € 50 (in luogo del precedente limite di € 25,82).

Iva

Nulla è invece cambiato in tema di Iva: l’imposta pagata per l’acquisto degli omaggi è detraibile se l’imponibile unitario è inferiore ad € 25,85.

Attenzione all’Iva indetraibile

Occorre prestare particolare attenzione a tale diverso limite, in quanto l’Iva indetraibile deve essere sommata al costo del bene e potrebbe far superare il limite di € 50. Se tale limite viene superato risulta pregiudicata la deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del bene.
ESEMPIO: Si pensi ad un bene di costo € 42 + Iva 20% (€ 8,4): poiché l’imponibile è superiore ad € 25,82 l’imposta è indetraibile e quindi deve essere sommata al costo. A questo punto il costo
complessivo del bene (€ 50,40) risulta superiore al limite di € 50 e quindi non potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.
Per verificare il limite di costo deducibile occorre pertanto tenere in considerazione l’effetto dell’Iva indetraibile. Affinché sia garantita la deducibilità integrale del costo occorre pertanto che l’imponibile non superi i seguenti limiti:

aliquota Iva propria del bene Imponibile massimo

20% € 41,66
10% € 45,45
4% € 48,07

Ovviamente, come in precedenza affermato, per poter recuperare l’Iva è necessario che l’imponibile del bene sia inferiore o uguale ad € 25,82.

Cesto natalizio

Relativamente agli omaggi occorre ricordare che la deducibilità dell’Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande, purché di costo unitario inferiore a Euro 25,82.
Qualora l’omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un’unica confezione regalo (si pensi al caso diffuso di cesto natalizio), per la verifica della deducibilità del costo e per la detraibilità dell’Iva si deve considerare il costo unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti.

Professionisti

La disciplina riguardante i professionisti non ha subito modifiche:
• l’Iva è detraibile se l’imponibile è inferiore o uguale ad € 25,82 (come per le imprese);
• per quanto riguarda le imposte dirette non esiste una previsione specifica che riguardi i beni
gratuitamente devolvibili. Il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da omaggiare è pertanto
considerato spesa di rappresentanza, quindi deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.