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venerdì 15 aprile 2011

Lo spesometro slitta al 1° di luglio


Inizialmente previsto per i primi di maggio, il debutto è stato rinviato ieri attraverso un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; questo per consentire un adeguamento del sistema, soprattutto a livello tecnologico.
I commercianti, dunque, non dovranno più comunicare, già a partire dal 1° di maggio, i dati relativi agli acquisti di beni e servizi superiori ai 3600 euro (Iva inclusa), per i quali non è prevista emissione di fattura.
Il ritardo consente anche, oltre all’adeguamento tecnologico, di risolvere il problema della duplicazione di dati che gli esercenti avrebbero dovuto già inviare al fisco. In definitiva, si va verso uno spesometro che controlla solo “i contanti”, escludendo così le operazioni fatte con carte di credito ed assegni bancari.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha già precisato che esiste l’esistenza di una volontà precisa, cioè quella di ridurre il carico degli obblighi di comunicazione per i contribuenti. Non si arrivano a chiedere così dati e informazioni su operazioni che all’atto del pagamento sono già state tracciate.
Per soddisfare questa esigenza occorre una modifica legislativa, ecco spiegati i motivi del ritardo di attuazione dello spesometro.
Cosa diversa per il Fisco sarebbe invece spingersi più in profondità, cioè prevedendo un obbligo sostanziale per i gestori di carte di credito e di debito, di comunicare i dati sulle transazioni effettuate con “moneta elettronica”. I controlli potrebbero spingersi anche per le operazioni oltre confine, che oggi sfuggono completamente all’amministrazione.
Si tratta di capire se anche altre modalità di pagamento verranno esonerate dalla comunicazione dati. Se verranno escluse le carte di credito molto probabilmente non saranno controllati nemmeno gli acquisti con assegni bancari.
I due mesi di ritardo consentono di chiarire anche altri dubbi riguardanti i pagamenti tra imprese ( i cosiddetti B2B) già in vigore dal primo gennaio 2011 per importi superiori ai 25.000 euro.
I problemi irrisolti sarebbero inerenti alle operazioni con paesi black list (ancora da decidersi l’esclusione dall’obbligo di segnalazione), e alle operazioni tra operatori Iva con “contratti collegati” tra di loro e periodici. La norma stabilisce che deve esserci segnalazione quando i corrispettivi dovuti, in un anno solare, sono pari o superiori a tremila euro (venticinquemila nel 2010). Questa previsione lascia supporre che l’obbligo di comunicazione sussiste anche quando non è stato fatturato nulla o se le operazioni fatturate sono inferiori alla soglia dei 25mila-3mila euro.


Nota Bene: dal 1° luglio per la compilazione degli elenchi alla clientela ci sarà bisogno del codice fiscale. In caso di soggetto privo occorre chiedere nome, cognome, data di nascita, provincia, stato estero di nascita e di domicilio fiscale. Vanno poi indicati la data dell’operazione, il corrispettivo (Iva compresa), la tipologia imponibile e la tipologia di prestazione (cessione di beni o prestazione di servizi).

Fonte: il sole 24ore.

mercoledì 6 aprile 2011

Colf e Badanti, dal 1°Aprile nuove modalità di assunzione e pagamento dei contributi.


Sono già attive le nuove modalità riguardanti le procedure di presentazione delle domande per alcune prestazioni e servizi. Tra queste vi sono le domande di disoccupazione ordinaria, di indennità di mobilità ordinaria e le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro domestico, che ora potranno essere presentate esclusivamente attraverso il canale telematico dell’INPS. Nell’ottica di garantire maggior efficienza ai contribuenti ed alle imprese, continua il cammino verso la completa telematizzazione delle domande di prestazione/servizio.

ASSUNZIONE E ALTRE COMUNICAZIONI
La procedura di assunzione di un collaboratore domestico (es colf o badante) e tutte le comunicazioni connesse al rapporto di lavoro devono essere inviate all'Inps attraverso:
• il portale Web dell'Inps, previo ottenimento del Pin, indispensabile per poter utilizzare i servizi telematici dell'istituto. Il codice Pin può essere richiesto direttamente online o via Contact Center
• telefono, chiamando il Contact Center al numero verde 803164. Anche in questo caso sarà necessario essere in possesso del Pin e del proprio codice fiscale
• la consulenza di “soggetti intermediari abilitati”, quali consulenti, liberi professionisti, rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico e patronati.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Sempre da Aprile I contributi trimestrali per il lavoro domestico non si pagano più con i bollettini postale ma devono essere versati attraverso:
• il portale internet dell'Inps, con carta di credito o tramite MAV Bancario
• telefono, chiamando il Contact Center al numero verde 803164 e pagando con carta di credito