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giovedì 22 dicembre 2011

Spesometro 2010. Rinvio di un altro mese.


Lo spesometro ovvero l'Elenco «clienti e fornitori» e' stato nuovamente rinviato al 31 gennaio 2012. L’Agenzia ha disposto la proroga del vecchio termine del 31 dicembre per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e ricevute nel 2010

Nel provvedimento che dispone la proroga, è precisato che è stato necessario rinviare nuovamente la data di scadenza, al fine di consentire l’adozione dei necessari adeguamenti di carattere tecnologico, nonché permettere ai soggetti interessati di superare alcune difficoltà operative legate al nuovo adempimento. Nonostante l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/2011, abbia fornito alcuni chiarimenti di carattere generale sulle modalità di adempimento della comunicazione, gli esempi riportati sono spesso di carattere “scolastico” e comunque non sufficienti a colmare gli evidenti ostacoli operativi ed interpretativi.

venerdì 9 dicembre 2011

BONUS 55% Proroga per tutto il 2012


Con il DL 201/2011, il cosiddetto Decreto “Salva Italia”, la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è prorogata fino alla fine del 2012. La detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, invece, viene integrata nel TUIR al pari delle altre detrazioni stabili senza, pertanto, essere più vincolata ad alcuna scadenza. .

Con il nuovo art. 4, le caratteristiche, seppur nella nuova veste strutturale dell’agevolazione, rimangono quelle precedenti, a partire dagli interventi agevolabili, che nel nuovo articolo 16-bis sono così individuati:
- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico;
- risparmi energetici;
- misure antisismiche;
- bonifica dall’amianto e esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Invariata anche la misura della detrazione, così come il limite massimo di spesa su cui deve essere calcolata, ancora pari a 48.000 euro. I beneficiari dell’agevolazione sono gli stessi di prima, ovvero coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, locazione, comodato, ecc.), l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Gli immobili oggetto di intervento devono essere a destinazione abitativa, tuttavia, il comma 5 dell’art. 16-bis stabilisce che, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Anche il criterio di rateazione rimane lo stesso, ovvero la ripartizione in dieci quote annuali costanti. Sembrerebbe, tuttavia, sparire l’agevolazione per gli over 75 consistente nella rateazione in solo cinque quote annue e, per gli over 80, in tre.

È confermato, invece, il trasferimento all’acquirente delle rate residue della detrazione, in caso di cessione dell’unità immobiliare oggetto di intervento agevolato

Per quanto concerne la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, in dubbio sino all’ultimo momento, la sua scadenza, precedentemente prorogata fino alla fine di quest’anno dall’art. 1, comma 48, della L. 220/2010, viene ulteriormente prorogata fino alla fine del 2012 ad opera dell’art. 4, comma 4, del DL 201/2011. Dal 2013, la stessa disposizione prevede che per tali interventi competerà la detrazione del 36%.

mercoledì 7 dicembre 2011

Nuovo limite uso contante. Soglia a € 1.000

Con il Decreto c.d. "salva-Italia" è stata ridotta a 1.000 euro la soglia per l'uso del contante, già precedentemente ridotta da 5.000 a 2.500 euro, con la conseguenza che per i pagamenti superiori alla nuova soglia è obbligatorio l'uso di forme tracciabili quali, ad esempio:
• assegni;


• bancomat/carte di credito;
• bonifici.
Inoltre, ogni violazione della normativa antiriciclaggio deve essere comunicata entro 30 giorni sia al Ministero dell'Economia sia all'Agenzia delle Entrate.
È stato poi introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per erogazioni superiori a 500 euro.
Il Decreto ha infine previsto che entro tre mesi dall'entrata in vigore, le banche dovranno stipulare una convenzione con il Ministero dell'Economia per stabilire condizioni e modalità di apertura ed uso di conti correnti agevolati.

lunedì 28 novembre 2011

PEC: rinvio a fine anno...


Domani, 29 novembre 2011, scade il termine per cui le società entro cui le società devono dotarsi di indirizzo PEC, posta elettronica certificata, e comunicarlo al registro delle imprese.
Con una circolare datata 25 novembre, la numero 224402, il ministero dello Sviluppo economico invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per i non adempienti "almeno fino all'inizio del nuovo anno".
La scadenza viene dunque prorogata al 31/12/2011.
La causa sono le numerose segnalazioni pervenute al Ministero da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull'impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell'imminenza del termine in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso.

lunedì 5 settembre 2011

Novità per le perdite fiscali delle società di capitali introdotta dalla Manovra correttiva: Stop ai limiti temporali e avvio a quelli quantitativi

La perdita si può sempre riportare, ma ogni anno è possibile compensarla fino all’80% del reddito realizzato. Questa la nuova disciplina delle perdite fiscali delle società di capitali ( non riguarda quindi né le società di persone né le imprese individuali), che probabilmente sarà applicabile a partire dalle perdite generatesi nel 2011.
L’impatto fiscale è rilevante, dato che dal prossimo anno tutte le società che realizzano un reddito imponibile dovranno versare l’Ires. Infatti, anche se è disponibile una perdita, questa non potrà azzerare completamente il reddito, che resterà imponibile per almeno il 20%. In questo modo l’Erario si assicura un’entrata minima costante e, non essendo più previsto un limite temporale, il contribuente potrà sempre recuperare la perdita.
Prima delle modifiche introdotte con la manovra, la società di capitali che conseguiva una perdita, poteva portarla in diminuzione dal reddito complessivo realizzato negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, e per l’intero importo che trovava capienza.

Ora invece il riporto delle perdite è diventato limitato da un punto di vista quantitativo ed illimitato da un punto di vista temporale. Le perdite, infatti, sono riportabili senza limiti di tempo ma nella misura massima dell’80% del reddito imponibile dichiarato. Il restante 20% verrà tassato e l’eventuale eccedenza della perdita potrà essere portata in compensazione nei futuri esercizi.
Continuano, invece, ad essere riportabili senza alcun limite le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della società.

Per uniformare la disciplina italiana a quella europea è stato eliminato il limite temporale di 5 anni per il riporto delle perdite fiscali, quindi d’ora in poi la perdita è riportabile senza limiti di tempo. La novità si inserisce perfettamente nell’attuale contesto economico, infatti, in una fase recessiva come quella di oggi, dove sono molte le società che hanno perdite fiscali, se quest’ultime venissero sottoposte al limite temporale di 5 anni, rischierebbero di non essere mai recuperate.

venerdì 15 aprile 2011

Lo spesometro slitta al 1° di luglio


Inizialmente previsto per i primi di maggio, il debutto è stato rinviato ieri attraverso un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; questo per consentire un adeguamento del sistema, soprattutto a livello tecnologico.
I commercianti, dunque, non dovranno più comunicare, già a partire dal 1° di maggio, i dati relativi agli acquisti di beni e servizi superiori ai 3600 euro (Iva inclusa), per i quali non è prevista emissione di fattura.
Il ritardo consente anche, oltre all’adeguamento tecnologico, di risolvere il problema della duplicazione di dati che gli esercenti avrebbero dovuto già inviare al fisco. In definitiva, si va verso uno spesometro che controlla solo “i contanti”, escludendo così le operazioni fatte con carte di credito ed assegni bancari.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha già precisato che esiste l’esistenza di una volontà precisa, cioè quella di ridurre il carico degli obblighi di comunicazione per i contribuenti. Non si arrivano a chiedere così dati e informazioni su operazioni che all’atto del pagamento sono già state tracciate.
Per soddisfare questa esigenza occorre una modifica legislativa, ecco spiegati i motivi del ritardo di attuazione dello spesometro.
Cosa diversa per il Fisco sarebbe invece spingersi più in profondità, cioè prevedendo un obbligo sostanziale per i gestori di carte di credito e di debito, di comunicare i dati sulle transazioni effettuate con “moneta elettronica”. I controlli potrebbero spingersi anche per le operazioni oltre confine, che oggi sfuggono completamente all’amministrazione.
Si tratta di capire se anche altre modalità di pagamento verranno esonerate dalla comunicazione dati. Se verranno escluse le carte di credito molto probabilmente non saranno controllati nemmeno gli acquisti con assegni bancari.
I due mesi di ritardo consentono di chiarire anche altri dubbi riguardanti i pagamenti tra imprese ( i cosiddetti B2B) già in vigore dal primo gennaio 2011 per importi superiori ai 25.000 euro.
I problemi irrisolti sarebbero inerenti alle operazioni con paesi black list (ancora da decidersi l’esclusione dall’obbligo di segnalazione), e alle operazioni tra operatori Iva con “contratti collegati” tra di loro e periodici. La norma stabilisce che deve esserci segnalazione quando i corrispettivi dovuti, in un anno solare, sono pari o superiori a tremila euro (venticinquemila nel 2010). Questa previsione lascia supporre che l’obbligo di comunicazione sussiste anche quando non è stato fatturato nulla o se le operazioni fatturate sono inferiori alla soglia dei 25mila-3mila euro.


Nota Bene: dal 1° luglio per la compilazione degli elenchi alla clientela ci sarà bisogno del codice fiscale. In caso di soggetto privo occorre chiedere nome, cognome, data di nascita, provincia, stato estero di nascita e di domicilio fiscale. Vanno poi indicati la data dell’operazione, il corrispettivo (Iva compresa), la tipologia imponibile e la tipologia di prestazione (cessione di beni o prestazione di servizi).

Fonte: il sole 24ore.

mercoledì 6 aprile 2011

Colf e Badanti, dal 1°Aprile nuove modalità di assunzione e pagamento dei contributi.


Sono già attive le nuove modalità riguardanti le procedure di presentazione delle domande per alcune prestazioni e servizi. Tra queste vi sono le domande di disoccupazione ordinaria, di indennità di mobilità ordinaria e le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro domestico, che ora potranno essere presentate esclusivamente attraverso il canale telematico dell’INPS. Nell’ottica di garantire maggior efficienza ai contribuenti ed alle imprese, continua il cammino verso la completa telematizzazione delle domande di prestazione/servizio.

ASSUNZIONE E ALTRE COMUNICAZIONI
La procedura di assunzione di un collaboratore domestico (es colf o badante) e tutte le comunicazioni connesse al rapporto di lavoro devono essere inviate all'Inps attraverso:
• il portale Web dell'Inps, previo ottenimento del Pin, indispensabile per poter utilizzare i servizi telematici dell'istituto. Il codice Pin può essere richiesto direttamente online o via Contact Center
• telefono, chiamando il Contact Center al numero verde 803164. Anche in questo caso sarà necessario essere in possesso del Pin e del proprio codice fiscale
• la consulenza di “soggetti intermediari abilitati”, quali consulenti, liberi professionisti, rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico e patronati.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Sempre da Aprile I contributi trimestrali per il lavoro domestico non si pagano più con i bollettini postale ma devono essere versati attraverso:
• il portale internet dell'Inps, con carta di credito o tramite MAV Bancario
• telefono, chiamando il Contact Center al numero verde 803164 e pagando con carta di credito

mercoledì 16 marzo 2011

OGGETTO: Anche l’occhio del fisco si posa su Facebook

A giorni saranno attivati controlli sui social network e su un database per misurare le performance delle direzioni provinciali e regionali, con l’obiettivo di correggere i punti deboli.
L’80-90 per cento italiani considera l’evasione un danno per tutti e la la lotta all’evasione nel 2010 ha avuto significativi miglioramenti soprattutto nel campo delle compensazioni IVA. Le risorse future per migliorare tale battaglia contro l’evasione fiscale saranno il federalismo fiscale e il mutamento culturale con conservazione dei servizi. E su questo aspetto i social Network hanno due potenzialità: aiutano ad individuare i livelli di tenore di vita nascosti al fisco e migliorano i servizi ai cittadini.
Ruolo centrale nella lotta al fisco lo detiene anche l’organizzazione dell’amministrazione finanziaria: con il programma DB/Geo le direzioni provinciali e regionali delle Entrate vengono classificate e, con una serie di indicatori, vengono poi misurate le esigenze e le prestazioni dell’amministrazione rispetto al territorio provinciale o regionale. Le variabili considerate da esaminare possono essere: depositi bancari, auto di lusso, agenzie bancarie, produzione di rifiuti per abitante e indice di collaboratività fiscale nel territorio. Le informazioni vengono poi organizzate in cruscotti che fanno emergere le prestazioni dell’amministrazione in diversi settori.