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mercoledì 24 novembre 2010

Aggiornamento della guida fiscale alle ristrutturazioni edilizie

Dopo il recente aggiornamento della guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate aggiorna uno degli argomenti piu’ di rilievo degli ultimi anni:, la Guida alla agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
La nuova versione aggiornata a ottobre 2010, descrive i metodi per poter utilizzare al meglio gli sconti d'imposta previsti per gli interventi di recupero edilizio.
Questo pacchetto di interventi era stato introdotto per la prima volta nel 1998 e prolungato dalla legge finanziaria per il 2008 fino a fine 2010. La legge finanziaria 2010 ha esteso la proroga fino al 31 dicembre 2012 sia per la detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, che per la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
Si tratta di misure importanti e di assoluto successo, visto che, come sottolinea la stessa Agenzia delle Entrate dal 1998 ad oggi sono state richieste ben 4,3 milioni di agevolazioni, di cui 280 mila solo nei primi 7 mesi del 2010 (+12% su base annua).
Al seguente link potrete trovare la guida aggiornata:
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/novita-ristrutturazioni-edilizie-e-rete-l-update-della-guida

sabato 20 novembre 2010

Proroga 55%: anche nel 2011 agevolati gli infissi

La Camera dei Deputati ha recentemente approvato il disegno di legge di Stabilità (legge FINANZIARIA 2011) che, in un emendamento all’articolo 1, comma 47, proroga fino al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici. Si attende che il testo del provvedimento passi anche in Senato.

SOSTANZIALI NOVITA’:
L’allungamento dei tempi del recupero fiscale: la detrazione IRPEF/IRES del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti,dovrà essere spalmata in dieci anni, anzichè in cinque.
Non è obbligatorio l’attestato di qualificazione energetica dal tecnico abilitato nel caso di interventi consistenti nella sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (detrazione articolo 1, comma 345, L. 296/2006), e in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione articolo 1, comma 346, L. 296/2006). Sarà sufficiente che i dati relativi all’intervento siano indicati nella scheda informativa di cui all’Allegato F al DM 19 febbraio 2009.

Tempi, modalità e limiti della detrazione, quindi, sono rinnovati senza modifiche. Il comma 6 dell’articolo 29, invece, riguarda l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate qualora nel periodo d’imposta siano state sostenute spese in relazione a un intervento che prosegue nel periodo d’imposta successivo. Si ricorda che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha stabilito i termini e le modalità per l’invio di tale comunicazione. In particolare, la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3 del DPR n. 322/1998, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero (soggetti “non solari”) entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.

martedì 16 novembre 2010

Nuovo Ravvedimento operoso con la Finanziaria 2011

Con un emendamento nella Finanziaria 2011 è stato previsto un aumento delle sanzioni per il ravvedimento operoso A far data dal primo gennaio 2011 sono aumentate le sanzioni in caso di ritardato versamento delle imposte a seconda delle diverse tipologie di ritardo nel pagamento

La legge Finanziaria 2011 interverrà nel disposto dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472 del 1997 modificando le misure delle sanzioni ridotte nell'ipotesi in cui il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso. Le principali novità sono:

- entro trenta giorni dalla violazione, per insufficiente o omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/10 del minimo pari a 3% (in luogo del minimo pari al 2,5%);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione si riduce a 1/8 del minimo pari al 3,75% (anziché a 1/10 pari a 3%).
- presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla violazione potranno essere sanate mediante il versamento del 3% a titolo di sanzione (anziché a 1/12 pari a 2,5%).

16/11/2010

giovedì 21 ottobre 2010

Agevolazioni risparmio energetico, esce la nuova guida dell’Agenzia dell’Entrate

E’ disponibile per il contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida recentemente aggiornata “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, vademecum redatto con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Vengono descritti i vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. Aggiornamento dovuto alle più recenti modifiche normative, che hanno riguardato soprattutto le procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni.
In sintesi le principali novità:

1) per i lavori che proseguono oltre un periodo d’imposta, è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per i lavori che proseguono per più anni, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione;
2) per gli interventi eseguiti dal 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo (per il 2008 andava da un minimo di tre a un massimo di 10 anni, mentre solo per il 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali); 3) è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica (decreto del ministro dello Sviluppo economico del 6 gennaio 2010).

21/10/2010

martedì 14 settembre 2010

Chiarimenti dell’Agenzia sul modulo RW con la circolare 45/E del 13/09/2010

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 45/E del 13/09/2010 integra le istruzioni alle dichiarazioni Unico e 770, in relazione all’applicazione del “monitoraggio fiscale” a carico dei contribuenti e sugli adempimenti cui sono soggetti gli intermediari

Ambito soggettivo – L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda per le persone fisiche, per gli enti non commerciali, per le società semplici e per i soggetti equiparati, comunque residenti in Italia. Dall’obbligo del monitoraggio sono invece esclusi gli enti commerciali e le società di persone o di capitali, ad eccezione delle società semplici. A partire da quest’anno, quindi in riferimento all’anno d’imposta 2009, sono stati inoltre esonerati dalla compilazione del modulo RW i soggetti che :
- lavorano all’estero per lo Stato, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, o presso organizzazioni internazionali;
- prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in paesi limitrofi.
Nel caso in cui sul bene sussistano più diritti reali, come avviene con la nuda proprietà e l’usufrutto, l’indicazione fornita è che l’adempimento deve essere effettuato da entrambi i soggetti, in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi di fonte estera (e quindi di soddisfare il presupposto che sta alla base dell’obbligo di monitoraggio).
Quando invece le attività detenute all’estero sono in comunione o cointestate, allora devono essere indicate nel modulo RW di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso: questo sulla base del presupposto che l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richiede un atto di disposizione anche da parte degli altri cointestatari, come è, ad esempio, nel caso degli immobili in comproprietà o delle azioni in comunione. Ad ogni modo i contribuenti sono sempre tenuti a riempire le specifiche sezioni sul monitoraggio quando le attività finanziarie e patrimoniali sono possedute per il tramite di interposta persona, per esempio, nel caso queste risultino intestate “formalmente” ad un trust.
Se ancora i soggetti cointestatari hanno la piena e autonoma disponibilità delle attività estere, allora nella dichiarazione di ciascuno di essi vi deve essere l’indicazione dell’intero valore delle attività, e non soltanto della propria quota di possesso: il caso più frequente, esemplificato dalla stessa circolare, è quello del conto corrente cointestato. Ciò che conta è la disponibilità dell’attività detenuta all’estero,

Ambito oggettivo – La circolare ricorda come, a partire dalla dichiarazione di quest’anno, siano interessate dal monitoraggio non soltanto le attività finanziarie detenute all’estero, ma anche tutte quelle di natura patrimoniale, devono essere sempre indicate nella sezione II del modulo RW, comprese quindi le fattispecie nelle quali la produzione di redditi imponibili in Italia sia soltanto astratta e potenziale (ovviamente a condizione che venga superata la soglia dei 10mila euro). La sezione III è invece dedicata al monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività detenute all’estero di cui alla sezione II (anche nell’eventualità in cui al termine del periodo questi non sussistano, in quanto si è verificato il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari). Nel computo della soglia dei 10 mila euro, al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di monitoraggio, vanno considerati anche gli eventuali disinvestimenti: di conseguenza, se un contribuente che detiene un conto estero, ha effettuato un disinvestimento pari a 6mila euro ed un investimento di 5mila euro, complessivamente supera il “tetto” dei 10mila euro e deve indicare i movimenti in questione in RW.
Viene invece precisato come non debbano essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero: per fare un esempio, se un soggetto acquista un immobile in altro Paese, ma effettua il bonifico al venditore su un conto corrente italiano, si dovrà limitare ad indicare il possesso del bene nella sezione II del modulo RW, mentre non dovrà segnalare alcun trasferimento nella sezione III (essendo questa deputata ad accogliere i trasferimenti dall’Italia sull’estero, dall’estero in Italia e quelli estero su estero). Importante è poi la precisazione relativa alla necessità di indicare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio.
A tal riguardo viene fatto l’esempio del padre che trasferisce denaro all’estero per l’acquisto di un immobile da parte del figlio: questi dovrà indicare non soltanto l’immobile in sezione II, ma anche il trasferimento ad esso collegato in sezione III, sebbene effettuato da un soggetto diverso; il padre, invece non avrà alcun obbligo di monitoraggio, non essendo la movimentazione attuata connessa ad una attività da lui detenuta all’estero.

Intermediari – A questo riguardo, si ricorda che gli obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie interessano anche gli intermediari. Si tratta di una comunicazione nominativa, che deve essere effettuata, entro il 31 marzo di ogni anno, da banche, SIM, Poste Italiane S.p.A., società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, e altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti.

14/09/2010

mercoledì 9 giugno 2010

Proroga pagamento Unico al 6 luglio

OGGETTO: Proroga pagamento saldo e acconto irpef, ires iva ed irap su Unico al 6 luglio


Proroga dei pagamenti degli UNICO con gli studi di settore: Slitta al 6 luglio anziché la prevista data del 16 giugno la scadenza per i versamenti di Unico e al 5 agosto (anziché al 16 luglio) con maggiorazione dello 0,4%
La decisione pare definitiva, salve modifiche, sarebbe pronto il decreto che conferma la proroga e le modalità. Rimaniamo in attesa della firma da parte del presidente del Consiglio.
Per il terzo anno negli ultimi 4 viene concessa tale proroga. Motivo principale dello slittamento risulta essere il ritardo nel rilascio della versione definitiva del software di controllo “Gerico”, ritardo dovuto conseguentemente al riallineamento dei valori dettati dalla attuale crisi economica.
Tale proroga riguarda solo per i contribuenti che sono sottoposti agli studi di settore. Sono esclusi coloro che non presentano gli studi di settore ossia coloro si trovano nel primo anno di attività, coloro che aderiscono o al regime dei contribuenti minimi o coloro che rientrano in una delle cause di esclusione dagli studi.
Il differimento a si estende a tutti i versamenti connessi al termine per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Ad esempio, la proroga è applicabile per i versamenti dei contributi previdenziali che superano il minimo di reddito, per il versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio, per l'adeguamento Iva agli studi di settore,

OFF LIMITS LE TRANSAZIONI IN CONTANTI SOPRA I € 5000

OGGETTO: OFF LIMITS LE TRANSAZIONI EFFETTUATE IN CONTANTI SOPRA I € 5.000

La soglia per la tracciabilita' del contante scende dagli attuali € 12.500 a € 5.000, lo prevede la manovra economica. Addio ai libretti di deposito bancari o postali al portatore. In compenso arriva la carta elettronica istituzionale per effettuare i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni.
In sintesi, le principali misure in materia antiriciclaggio adottate con la manovra finanziaria in vigore dal 31 maggio 2010. Alcune regole da non dimenticare:
• Sono vietati i pagamenti in denaro contante per importi pari o superiori a € 5.000.
• È sempre possibile versare o ritirare denaro contante di qualsiasi importo tramite una banca o Poste Italiane.
• Le banche e Poste Italiane consegneranno solamente assegni con la scritta “non trasferibile”
• Per ottenere assegni liberi occorre richiederlo per iscritto e pagare € 1,50 per assegno .
• Gli assegni liberi (cioè privi della scritta “non trasferibile”) non devono essere di importo pari o superiore a € 5.000.
• Gli assegni liberi possono essere trasferiti tramite girata, cioè apponendo sul retro la propria firma e codice fiscale prima di cedere l’assegno.
• Attenzione, quando si riceve un assegno: la mancanza del codice fiscale ne impedisce il pagamento da parte della banca o di Poste Italiane.
• Si potranno utilizzare gli assegni già in possesso ma si dovrà aggiungere la scritta “non trasferibile” se l’importo dell’assegno è pari o superiore a € 5.000.
• Gli assegni a favore del traente (cioè intestati a “me medesimo” o simili) non possono circolare e possono essere usati solo per l’incasso diretto.
• Non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore per un importo pari o superiore a € 5.000.
• Entro il 30 giugno 2009 dovranno esser regolarizzati i libretti esistenti di saldo superiore a € 5.000.

IN DETTAGLIO: Diventa elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti, anche se di importo non superiori a 5mila euro, e, in particolare, il prelievo o il versamento con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15mila euro. Il divieto è particolarmente rilevante perché interessa tutti i cittadini a prescindere dal ruolo e dall'attività svolta. I trasferimenti possono essere eseguiti tramite banche e Poste italiane, ma non da altri intermediari. Vale la pena di ricordare che il divieto sussiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto con lo scopo di dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti da questi ultimi ne resti una traccia che consenta di risalire al loro autore. L'inosservanza del divieto, non incide sull'operazione compiuta che rimane salva. Costituisce, tuttavia, illecito amministrativo
PAGAMENTI FRAZIONATI: Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla e quindi intenzionalmente frazionati.
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI: La nuova soglia poi interessa anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, eccetera) perché, se in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia di infrazioni dei divieti devono comunicarlo entro trenta giorni al ministero dell'Economia per la relativa contestazione. È il caso, ad esempio, di un cliente che effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo superiore ai 5mila euro e la circostanza emerga al consulente che cura la registrazione in contabilità dell'operazione.

lunedì 3 maggio 2010


OGGETTO: RIMBORSO DELL'IVA NEI PAESI U.E.

Con il D.L. 40/2010 sono stati introdotti incentivi per l’acquisti di determinati prodotti. In pratica il bonus sarà erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita del bene entro le soglie massime determinate per ogni categoria.

In tutti gli Stati facenti parte dell'U.E. sono state recepite le disposizioni contenute nell'VIII Direttiva (CEE) del 6.12.1979 secondo la quale i soggetti domiciliati e residenti nei Paesi membri della Comunità Europea possono ottenere il rimborso dell'IVA pagata in un Paese membro diverso da quello in cui hanno il domicilio e la residenza a condizione che:
  • siano soggetti passivi d'imposta (identificati IVA, che hanno quindi partita IVA) nel proprio Paese;
  • non abbiano costituito una stabile organizzazione ovvero non abbiano nominato un rappresentante fiscale nello Stato
  • dove viene richiesto il rimborso;
  • abbiano effettivamente pagato l'imposta, nel periodo di riferimento, sui servizi e sulle prestazioni ricevute che devono essere inerenti all'esercizio dell'attività aziendale;
  • l'imposta sia detraibile nel Paese dove viene chiesto il rimborso;
  • l'imposta totale annuale chiesta a rimborso non sia, in generale, inferiore a 25 Euro (o importo equivalente nella valuta locale) ovvero, per i rimborsi infrannuali non inferiori ad un trimestre a valere per le fatture emesse o pagate nel corso dello stesso anno 2009, come risulta dalla tabella sottostante;
  • i paesi con i quali esiste la possibilità di rimborso sono quelli aderenti alla U.E. e cioè: 
  •  
                                                       
    Paese
    rimborso minimo ammesso
    paese
    rimborso minimo ammesso

    annuale €
    trimestrale €

    annuale €
    trimestrale €.
    •  Austria
    36
           360
    ••  Lituania


    •  Belgio
    25
           200
    ••  Lussemburgo
    25
           200
    •  Bulgaria
    BGN 50
    BGN 400
    ••  Malta


    •  Cipro
    25,52
           204,18
    ••  Paesi Bassi
    25
           200
    •  Danimarca
    DKK 200
    DKK 1500
    ••  Polonia


    •  Estonia
    EEK 400
    EEK  3000
    ••  Portogallo
    19,95
           159,62
    •  Finlandia
    25
            200
    ••  Repubblica Ceca
    CZK 1000
    CZK 7000
    •  Francia
    25
            200
    ••  Romania
    RON 25
    RON 200
    •  Germania
    25
            200
    ••  Slovacchia
    25
            200
    •  Gran Bretagna
    GBP 16
    GBP  130
    ••  Slovenia
    25
            200
    •  Grecia
    25
            200
    ••  Spagna
    25,34
            201,34
    •  Irlanda
    25
            200
    ••  Svezia
    SEK 250
    SEK  2000
    • Italia
    25
            200
    ••  Ungheria
    25
            200
    •  Lettonia






    E' il caso di precisare che la procedura rimborso è effettuabile, a condizioni reciprocità, anche per alcuni Paesi non facenti parte dell'U.E. e precisamente la Svizzera, la Norvegia, il Principato di Monaco e la Croazia. Per tali Paesi, tuttavia, è obbligatorio richiedere il rimborso tramite un soggetto fiscale residente o che abbia ottenuto il codice IVA per esercitare la rappresentanza fiscale.

    Le domande di rimborso
    Le domande di rimborso, indirizzate all'ufficio centrale delle imposte dello Stato dove viene richiesto il rimborso, devono essere redatte su apposita modulistica predisposta da ciascuno Stato membro. Sono ammesse anche su modulistica nazionale, ma in ogni caso devono essere compilate nella lingua ufficiale dello Stato dove sono dirette.
    A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:
    1. le fatture originali, correttamente intestate alla ditta richiedente, per le quali viene chiesto il rimborso dell'imposta: si sottolinea che sono ammesse solo ed unicamente le fatture originali, mai copie, copie conformi, fotocopie, ecc., che non possono essere accettate per norma comunitaria;
    2. eventuali ricevute bancarie di avvenuto pagamento. Tali ricevute si rendono tuttavia necessarie quando il pagamento venga effettuato nell'anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura (es.: fattura rilasciata in data 10.12.2008 e pagamento effettuato il 15.01.2009). In questo caso la domanda di rimborso è ammessa per l'anno 2009, in quanto segue il criterio di cassa;
    3. attestazione, in originale, rilasciata dall'Ufficio delle Entrate territorialmente competente dal quale risulti la qualità di soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto nello Stato di residenza. L'attestazione è valida un anno a partire dalla data del rilascio e dovrà essere richiesta in originale per ogni Paese al quale viene inoltrata la domanda di rimborso IVA.
    Nella domanda devono essere inoltre specificati:
    1         denominazione della ditta, indirizzo, partita IVA, nome e cognome del legale rappresentante;
     2         attività esercitata;
     3         banca presso la quale si chiede che venga accreditato il rimborso, numero di conto corrente e codice ABI, numero IBAN completo e codice BIC/SWIFT;
     4         natura delle attività per le quali sono stati acquistati i beni e servizi cui si riferisce l'istanza;
     5         l'impegno del richiedente di non aver posto in essere alcuna operazione passiva d'imposta all'interno del territorio fiscale dello Stato dove viene chiesto il rimborso (cessioni interne di beni o prestazioni di servizi);
     6         eventuale codice identificativo attribuito al richiedente "non residente nel Paese in cui viene chiesto il rimborso".
    Tale codice viene attribuito e comunicato all'interessato una volta presentata la prima domanda di rimborso.

    Settori di spesa ammessi al rimborso
    A titolo indicativo vengono elencati i più ricorrenti settori di spesa per i quali è consentito il rimborso dell'IVA corrisposta in un Paese comunitario diverso da quello di residenza:
    1          Spese riconducibili all'attività espositiva per la partecipazione a fiere e mostre (oltre alle spese per l'affitto dello stand, sono ammesse le spese per l'allestimento, pulizie, vigilanza, telefono e pubblicità. Le spese alberghiere collegate al periodo espositivo sono ammesse solo per alcuni Paesi ed in forma ridotta del 50%).
    2          Partecipazione a congressi.
    3          Corsi di aggiornamento.
    4          Compensi professionali, qualora il professionista che ha curato una particolare pratica abbia addebitato l'IVA.
    5          Carburante per autotrazione e spese di manutenzione/riparazione per le sole aziende di trasporto.
    6          Le spese di trasporto non imponibili nell'ambito dei traffici internazionali e strettamente connesse con il transito, l'esportazione, l'importazione di beni ovvero nell'ambito dei trasporti intracomunitari e relative spese accessorie.
    Si ribadisce, altresì, che le fatture devono sempre correttamente riportare i dati (aziendali) del soggetto passivo come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA registrata in Italia.

    Termini di presentazione delle domande
    Le istanze di rimborso devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta, al servizio competente dello Stato destinatario.
    Il termine del 30 giugno è perentorio e si riferisce non alla spedizione ma alla data di ricevimento della domanda e della documentazione che devono essere pervenute, entro tale data, all'Ufficio dello Stato presso il quale viene chiesto il rimborso.
    Sono ammesse domande per un periodo non inferiore ad un trimestre solare, purché non inferiori agli importi indicati in tabella, mentre sono escluse per periodi superiori ad un anno solare.
    L'esame della domanda e della documentazione da parte dell'Ufficio ricevente si svolge generalmente nel periodo di sei mesi dalla data di ricevimento.
    Successivamente, previa comunicazione indirizzata alla ditta richiedente, viene normalmente accreditato il rimborso della somma spettante e vengono direttamente rispedite le fatture originali esibite a corredo dell'istanza previa invalidazione delle stesse al fine di evitare eventuali ulteriori richieste.
    I soggetti che conseguono un indebito rimborso sono tenuti alla restituzione, entro 60 giorni dalla notifica di apposito provvedimento, e sono passibili delle pene pecuniarie o altre penalità previste dalla legislazione dello Stato che ha effettuato il rimborso.

    Registrazione dei documenti e dei rimborsi
    Le fatture per costi sostenuti da imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche, mostre, congressi ecc., negli altri Stati dell'U.E. non rientrano nella normativa dell'IVA comunitaria, tanto più che detti documenti vengono emessi gravati da IVA secondo l'aliquota propria nel Paese del fornitore del servizio.
    Pertanto le fatture ricevute con tali causali non devono essere annotate nei registri IVA a qualsiasi titolo, ma solamente in contabilità generale come componenti negative di reddito.
    I documenti vanno registrati per l'importo totale (imponibile + imposta addebitata).
    Quando arriverà il rimborso dell'imposta pagata in relazione ai costi sostenuti dovrà essere annotata in contabilità come sopravvenienza attiva. 

    Guida pratica
    Tutti i Paesi dell'UE hanno provveduto a predisporre la loro versione di una "Guida Pratica" nella quale sono elencati i documenti richiesti, i vari regimi di detraibilità/rimborsabilità dell'IVA. I soggetti passivi d'imposta che intendono richiedere il rimborso devono riferirsi a tali Guide Operative in quanto tra i vari Stati vi sono alcune discrepanze normative.

    Conclusioni
    La procedura è vantaggiosa in termini economici a tutte le aziende che hanno sostenuto costi al di fuori dello stato italiano per partecipare a fiere, mostre, meeting, convegni, ecc. e che quindi hanno sostenuto. La quota di costo riferita all'IVA pagata sull'acquisto non sarà piu’ quindi considerata come costo (e quindi dedotta dal reddito d’impresa) bensi potra’ essere recuperata per intero, comportando cosi’ un alleggerimento della pressione fiscale.

    giovedì 22 aprile 2010

    Bonus acquisti

    OGGETTO: Bonus acquisti.

    Con il D.L. 40/2010 sono stati introdotti incentivi per l’acquisti di determinati prodotti. In pratica il bonus sarà erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita del bene entro le soglie massime determinate per ogni categoria.

    I contributi saranno erogati fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa fissato per ciascun settore, di conseguenza quando verranno esauriti i fondi destinati all’incentivo non sarà più possibile ottenere il bonus.

    Si riassumo di seguito le principali agevolazioni:

    · Motocicli L'acquisto di motocicli è agevolato nella misura del 10% del costo fino a 750 euro Il bonus sale al 20% fino a 1.500 euro per motocicli elettrici e ibridi. Il bonus vale per i motocicli fino 400 cc o fino a 70 kw di potenza per euro 3, con rottamazione di euro 0 o euro1. Mentre nessuna rottamazione è richiesta per elettrici o ibridi. Per la misura sono stanziati 12 milioni di euro.

    · Cucine componibili L'acquisto è incentivato con uno sconto pari al 10% del costo, fino a 1000 euro. Tra le condizioni ci sono: sostituzione di una vecchia cucina; cucina corredata con almeno due elettrodomestici ad alta efficienza; nuovi mobili con scheda identificativa del prodotto in legno; rispetto delle norme sull'emissione di aldeide formica; valvola di sicurezza per i piani cottura; predisposizione per la raccolta differenziata. Per la misura sono stati stanziati 60 milioni.

    · Elettrodomestici L'acquisto di elettrodomestici è incentivato con uno sconto del 20% del costo. Il bonus non può superare: 130 euro per le lavastoviglie; 80 euro per forni elettrici e piani cottura; 100 euro per cucine a gas; 500 euro per cappe climatizzate; 400 euro per pompe di calore per acqua calda. Il beneficio è concesso a condizione che i vecchi apparecchi siano sostituiti con: lavastoviglie non inferiore alla classe A/A/A; forni elettrici non inferiori alla classe A; piani cottura con dispositivo FSD; cucine libere con dispositivo FSD e forno elettrico non inferiore alla classe A; cappe climatizzate; pompe di calore con COP non inferiore a 2.5. Stanziati 50 milioni.

    · Immobili ad alta efficienza L'acquisto di immobili è agevolato con un contributo di 83 euro per metro quadro di superficie utile fino a 5000 euro se il fabbisogno energetico è migliorato del 30% (Classe B). Con 116 euro per metro quadro di superficie utile fino a 7000 euro se il fabbisogno energetico migliorato del 50% (Classe A). Stanziati 60 milioni.

    · Banda Larga Ogni nuova attivazione di banda larga per giovani tra i 18 e i 30 anni è incentivata con 50 euro (stanziati 20 milioni).

    · Rimorchi Sono assegnati 1.500 euro per l'acquisto di rimorchi categoria O4 con ABS (2.000 con ABS+ antiribaltamento) e contestuale radiazione di rimorchi con più di 15 anni senza ABS. Sono assegnati 3mila euro per l'acquisto di semirimorchi categoria O4 con ABS (4.000 con ABS+ antiribaltamento) e contestuale radiazione di semirimorchi con più di 15 anni senza ABS. Stanziati 8 milioni

    · Macchine agricole L'acquisto di macchine agricole e movimento terra è incentivato con uno sconto pari al 10% del costo di listino. Sono disponibili 20 milioni. Sono necessari però: la rottamazione di un macchinario della stessa tipologia di fabbricazione anteriore al 2000; l'acquisto di macchinari rispondenti alla fase IIIa e con potenza non superiore al 50% del rottamato; lo sconto dello stesso importo dell'incentivo praticato dal venditore.

    · Nautica È agevolato l'acquisto di motori fuoribordo con uno sconto del 20% del costo fino a 1000 euro. A patto che siano rottamati motori di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale fino a 75 kw potenza L'acquisto di stampi per scafi da diporto guadagna uno sconto pari al 50% del prezzo di acquisto fino a 200mila euro per azienda Stanziati 20 milioni.

    · Gru a torre per l'edilizia Le gru a torre edilizia messe in esercizio prima del 1985 possono essere rottamate con gru nuove con uno sconto pari al 20% del costo fino a 30mila euro. Stanziati 40 milioni

    sabato 3 aprile 2010

    Scambi Cee e modelli Intrastat (Intra)

    Padova,

    Scambi Cee e modelli Intrastat (Intra).

    Si avvicina la scadenza dell’invio trimestrale

    Con il D.Lgs 11/02/2010 n. 18 è entrata in vigore definitivamente la normativa relativa ai servizi internazionali e intracomunitari. E’ stato anche emanato il Decreto che fissa le nuove modalità per la presentazione dei modelli INTRASTAT, nei quali devono essere obbligatoriamente indicati:

    − Gli acquisti di beni in ambito Ue;

    − Le vendite di beni effettuati a soggetti Ue;

    − Le prestazioni di servizi effettuati e ricevuti in ambito Ue.

    Vengono di seguito riepilogate le principali novità introdotte, relativamente alla presentazione degli elenchi INTRASTAT:

    Ø È obbligatorio presentare telematicamente gli elenchi INTRASTAT;

    Ø È stata abolita la scadenza annuale di presentazione degli elenchi INTRASTAT, per cui gli stessi devono ora essere obbligatoriamente trasmessi con scadenza mensile o trimestrale;

    Ø È obbligatorio trasmettere i modelli INTRASTAT con scadenza mensile se si sono realizzate operazioni per un importo superiore a 50 mila euro; il principio generale è che il modello Intrastat telematico va trasmesso con cadenza mensile (entro il giorno 19 del mese successivo a quello di competenza).

    Ø Se nel corso dell’anno, in un trimestre si è superata la soglia di 50 mila euro, si è obbligati alla presentazione mensile degli elenchi. . Il termine di presentazione è il giorno 19 del mese successivo al trimestre di competenza (es: 19 aprile per il primo trimestre 2010).

    Inoltre dal 01 gennaio 2010 diventa operativo il decreto legislativo che recepisce le direttive 8/CE del 12.02.2008 e 117/CE del 16.12.2008; vengono modificate:

    · territorialità delle prestazioni dei servizi (dir. 8/2008/CE)

    A_viene esteso l'obbligo di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO resi in ambito comunitario. Fino al 2009 ricordo che i modelli Intrastat erano obbligatori soltanto per le cessioni/acquisti di beni e non per i servizi.
    B_il luogo della tassazione ai fini IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA residenti in Paesi UE è la residenza del committente (cliente). In altre parole: se rendiamo servizi a imprese (soggetti IVA) residenti in UE, in fattura addebitiamo l'aliquota IVA esistente nel loro Paese. Se il committente (cliente) non è titolare di partita IVA (ente o privato) l'IVA da addebitare in fattura è quella vigente in Iitalia.