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mercoledì 24 novembre 2010

Aggiornamento della guida fiscale alle ristrutturazioni edilizie

Dopo il recente aggiornamento della guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate aggiorna uno degli argomenti piu’ di rilievo degli ultimi anni:, la Guida alla agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
La nuova versione aggiornata a ottobre 2010, descrive i metodi per poter utilizzare al meglio gli sconti d'imposta previsti per gli interventi di recupero edilizio.
Questo pacchetto di interventi era stato introdotto per la prima volta nel 1998 e prolungato dalla legge finanziaria per il 2008 fino a fine 2010. La legge finanziaria 2010 ha esteso la proroga fino al 31 dicembre 2012 sia per la detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, che per la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
Si tratta di misure importanti e di assoluto successo, visto che, come sottolinea la stessa Agenzia delle Entrate dal 1998 ad oggi sono state richieste ben 4,3 milioni di agevolazioni, di cui 280 mila solo nei primi 7 mesi del 2010 (+12% su base annua).
Al seguente link potrete trovare la guida aggiornata:
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/novita-ristrutturazioni-edilizie-e-rete-l-update-della-guida

sabato 20 novembre 2010

Proroga 55%: anche nel 2011 agevolati gli infissi

La Camera dei Deputati ha recentemente approvato il disegno di legge di Stabilità (legge FINANZIARIA 2011) che, in un emendamento all’articolo 1, comma 47, proroga fino al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici. Si attende che il testo del provvedimento passi anche in Senato.

SOSTANZIALI NOVITA’:
L’allungamento dei tempi del recupero fiscale: la detrazione IRPEF/IRES del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti,dovrà essere spalmata in dieci anni, anzichè in cinque.
Non è obbligatorio l’attestato di qualificazione energetica dal tecnico abilitato nel caso di interventi consistenti nella sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (detrazione articolo 1, comma 345, L. 296/2006), e in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione articolo 1, comma 346, L. 296/2006). Sarà sufficiente che i dati relativi all’intervento siano indicati nella scheda informativa di cui all’Allegato F al DM 19 febbraio 2009.

Tempi, modalità e limiti della detrazione, quindi, sono rinnovati senza modifiche. Il comma 6 dell’articolo 29, invece, riguarda l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate qualora nel periodo d’imposta siano state sostenute spese in relazione a un intervento che prosegue nel periodo d’imposta successivo. Si ricorda che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha stabilito i termini e le modalità per l’invio di tale comunicazione. In particolare, la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3 del DPR n. 322/1998, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero (soggetti “non solari”) entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.

martedì 16 novembre 2010

Nuovo Ravvedimento operoso con la Finanziaria 2011

Con un emendamento nella Finanziaria 2011 è stato previsto un aumento delle sanzioni per il ravvedimento operoso A far data dal primo gennaio 2011 sono aumentate le sanzioni in caso di ritardato versamento delle imposte a seconda delle diverse tipologie di ritardo nel pagamento

La legge Finanziaria 2011 interverrà nel disposto dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472 del 1997 modificando le misure delle sanzioni ridotte nell'ipotesi in cui il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso. Le principali novità sono:

- entro trenta giorni dalla violazione, per insufficiente o omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/10 del minimo pari a 3% (in luogo del minimo pari al 2,5%);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione si riduce a 1/8 del minimo pari al 3,75% (anziché a 1/10 pari a 3%).
- presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla violazione potranno essere sanate mediante il versamento del 3% a titolo di sanzione (anziché a 1/12 pari a 2,5%).

16/11/2010