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lunedì 3 maggio 2010


OGGETTO: RIMBORSO DELL'IVA NEI PAESI U.E.

Con il D.L. 40/2010 sono stati introdotti incentivi per l’acquisti di determinati prodotti. In pratica il bonus sarà erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita del bene entro le soglie massime determinate per ogni categoria.

In tutti gli Stati facenti parte dell'U.E. sono state recepite le disposizioni contenute nell'VIII Direttiva (CEE) del 6.12.1979 secondo la quale i soggetti domiciliati e residenti nei Paesi membri della Comunità Europea possono ottenere il rimborso dell'IVA pagata in un Paese membro diverso da quello in cui hanno il domicilio e la residenza a condizione che:
  • siano soggetti passivi d'imposta (identificati IVA, che hanno quindi partita IVA) nel proprio Paese;
  • non abbiano costituito una stabile organizzazione ovvero non abbiano nominato un rappresentante fiscale nello Stato
  • dove viene richiesto il rimborso;
  • abbiano effettivamente pagato l'imposta, nel periodo di riferimento, sui servizi e sulle prestazioni ricevute che devono essere inerenti all'esercizio dell'attività aziendale;
  • l'imposta sia detraibile nel Paese dove viene chiesto il rimborso;
  • l'imposta totale annuale chiesta a rimborso non sia, in generale, inferiore a 25 Euro (o importo equivalente nella valuta locale) ovvero, per i rimborsi infrannuali non inferiori ad un trimestre a valere per le fatture emesse o pagate nel corso dello stesso anno 2009, come risulta dalla tabella sottostante;
  • i paesi con i quali esiste la possibilità di rimborso sono quelli aderenti alla U.E. e cioè: 
  •  
                                                       
    Paese
    rimborso minimo ammesso
    paese
    rimborso minimo ammesso

    annuale €
    trimestrale €

    annuale €
    trimestrale €.
    •  Austria
    36
           360
    ••  Lituania


    •  Belgio
    25
           200
    ••  Lussemburgo
    25
           200
    •  Bulgaria
    BGN 50
    BGN 400
    ••  Malta


    •  Cipro
    25,52
           204,18
    ••  Paesi Bassi
    25
           200
    •  Danimarca
    DKK 200
    DKK 1500
    ••  Polonia


    •  Estonia
    EEK 400
    EEK  3000
    ••  Portogallo
    19,95
           159,62
    •  Finlandia
    25
            200
    ••  Repubblica Ceca
    CZK 1000
    CZK 7000
    •  Francia
    25
            200
    ••  Romania
    RON 25
    RON 200
    •  Germania
    25
            200
    ••  Slovacchia
    25
            200
    •  Gran Bretagna
    GBP 16
    GBP  130
    ••  Slovenia
    25
            200
    •  Grecia
    25
            200
    ••  Spagna
    25,34
            201,34
    •  Irlanda
    25
            200
    ••  Svezia
    SEK 250
    SEK  2000
    • Italia
    25
            200
    ••  Ungheria
    25
            200
    •  Lettonia






    E' il caso di precisare che la procedura rimborso è effettuabile, a condizioni reciprocità, anche per alcuni Paesi non facenti parte dell'U.E. e precisamente la Svizzera, la Norvegia, il Principato di Monaco e la Croazia. Per tali Paesi, tuttavia, è obbligatorio richiedere il rimborso tramite un soggetto fiscale residente o che abbia ottenuto il codice IVA per esercitare la rappresentanza fiscale.

    Le domande di rimborso
    Le domande di rimborso, indirizzate all'ufficio centrale delle imposte dello Stato dove viene richiesto il rimborso, devono essere redatte su apposita modulistica predisposta da ciascuno Stato membro. Sono ammesse anche su modulistica nazionale, ma in ogni caso devono essere compilate nella lingua ufficiale dello Stato dove sono dirette.
    A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:
    1. le fatture originali, correttamente intestate alla ditta richiedente, per le quali viene chiesto il rimborso dell'imposta: si sottolinea che sono ammesse solo ed unicamente le fatture originali, mai copie, copie conformi, fotocopie, ecc., che non possono essere accettate per norma comunitaria;
    2. eventuali ricevute bancarie di avvenuto pagamento. Tali ricevute si rendono tuttavia necessarie quando il pagamento venga effettuato nell'anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura (es.: fattura rilasciata in data 10.12.2008 e pagamento effettuato il 15.01.2009). In questo caso la domanda di rimborso è ammessa per l'anno 2009, in quanto segue il criterio di cassa;
    3. attestazione, in originale, rilasciata dall'Ufficio delle Entrate territorialmente competente dal quale risulti la qualità di soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto nello Stato di residenza. L'attestazione è valida un anno a partire dalla data del rilascio e dovrà essere richiesta in originale per ogni Paese al quale viene inoltrata la domanda di rimborso IVA.
    Nella domanda devono essere inoltre specificati:
    1         denominazione della ditta, indirizzo, partita IVA, nome e cognome del legale rappresentante;
     2         attività esercitata;
     3         banca presso la quale si chiede che venga accreditato il rimborso, numero di conto corrente e codice ABI, numero IBAN completo e codice BIC/SWIFT;
     4         natura delle attività per le quali sono stati acquistati i beni e servizi cui si riferisce l'istanza;
     5         l'impegno del richiedente di non aver posto in essere alcuna operazione passiva d'imposta all'interno del territorio fiscale dello Stato dove viene chiesto il rimborso (cessioni interne di beni o prestazioni di servizi);
     6         eventuale codice identificativo attribuito al richiedente "non residente nel Paese in cui viene chiesto il rimborso".
    Tale codice viene attribuito e comunicato all'interessato una volta presentata la prima domanda di rimborso.

    Settori di spesa ammessi al rimborso
    A titolo indicativo vengono elencati i più ricorrenti settori di spesa per i quali è consentito il rimborso dell'IVA corrisposta in un Paese comunitario diverso da quello di residenza:
    1          Spese riconducibili all'attività espositiva per la partecipazione a fiere e mostre (oltre alle spese per l'affitto dello stand, sono ammesse le spese per l'allestimento, pulizie, vigilanza, telefono e pubblicità. Le spese alberghiere collegate al periodo espositivo sono ammesse solo per alcuni Paesi ed in forma ridotta del 50%).
    2          Partecipazione a congressi.
    3          Corsi di aggiornamento.
    4          Compensi professionali, qualora il professionista che ha curato una particolare pratica abbia addebitato l'IVA.
    5          Carburante per autotrazione e spese di manutenzione/riparazione per le sole aziende di trasporto.
    6          Le spese di trasporto non imponibili nell'ambito dei traffici internazionali e strettamente connesse con il transito, l'esportazione, l'importazione di beni ovvero nell'ambito dei trasporti intracomunitari e relative spese accessorie.
    Si ribadisce, altresì, che le fatture devono sempre correttamente riportare i dati (aziendali) del soggetto passivo come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA registrata in Italia.

    Termini di presentazione delle domande
    Le istanze di rimborso devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta, al servizio competente dello Stato destinatario.
    Il termine del 30 giugno è perentorio e si riferisce non alla spedizione ma alla data di ricevimento della domanda e della documentazione che devono essere pervenute, entro tale data, all'Ufficio dello Stato presso il quale viene chiesto il rimborso.
    Sono ammesse domande per un periodo non inferiore ad un trimestre solare, purché non inferiori agli importi indicati in tabella, mentre sono escluse per periodi superiori ad un anno solare.
    L'esame della domanda e della documentazione da parte dell'Ufficio ricevente si svolge generalmente nel periodo di sei mesi dalla data di ricevimento.
    Successivamente, previa comunicazione indirizzata alla ditta richiedente, viene normalmente accreditato il rimborso della somma spettante e vengono direttamente rispedite le fatture originali esibite a corredo dell'istanza previa invalidazione delle stesse al fine di evitare eventuali ulteriori richieste.
    I soggetti che conseguono un indebito rimborso sono tenuti alla restituzione, entro 60 giorni dalla notifica di apposito provvedimento, e sono passibili delle pene pecuniarie o altre penalità previste dalla legislazione dello Stato che ha effettuato il rimborso.

    Registrazione dei documenti e dei rimborsi
    Le fatture per costi sostenuti da imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche, mostre, congressi ecc., negli altri Stati dell'U.E. non rientrano nella normativa dell'IVA comunitaria, tanto più che detti documenti vengono emessi gravati da IVA secondo l'aliquota propria nel Paese del fornitore del servizio.
    Pertanto le fatture ricevute con tali causali non devono essere annotate nei registri IVA a qualsiasi titolo, ma solamente in contabilità generale come componenti negative di reddito.
    I documenti vanno registrati per l'importo totale (imponibile + imposta addebitata).
    Quando arriverà il rimborso dell'imposta pagata in relazione ai costi sostenuti dovrà essere annotata in contabilità come sopravvenienza attiva. 

    Guida pratica
    Tutti i Paesi dell'UE hanno provveduto a predisporre la loro versione di una "Guida Pratica" nella quale sono elencati i documenti richiesti, i vari regimi di detraibilità/rimborsabilità dell'IVA. I soggetti passivi d'imposta che intendono richiedere il rimborso devono riferirsi a tali Guide Operative in quanto tra i vari Stati vi sono alcune discrepanze normative.

    Conclusioni
    La procedura è vantaggiosa in termini economici a tutte le aziende che hanno sostenuto costi al di fuori dello stato italiano per partecipare a fiere, mostre, meeting, convegni, ecc. e che quindi hanno sostenuto. La quota di costo riferita all'IVA pagata sull'acquisto non sarà piu’ quindi considerata come costo (e quindi dedotta dal reddito d’impresa) bensi potra’ essere recuperata per intero, comportando cosi’ un alleggerimento della pressione fiscale.