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mercoledì 24 ottobre 2012

IVA PER CASSA 2.0: nuova versione finalmente con un effettivo beneficio

Torniamo a parlare di Iva per cassa, la precedente versione aveva avuto pochissimo appeal in quanto impediva al cliente di detrarre immediatamente l'imposta se non al momento effettivo del pagamento della fattura. L’ aspetto più rilevanti del nuovo regime sarà lo spostamento in avanti del momento dell'esigibilità del l'imposta sul valore aggiunto in capo al venditore o a chi effettua il servizio non preclude l'esercizio della detrazione da parte del cliente, a meno che anche quest'ultimo non abbia optato per l'Iva per cassa. Il 1° dicembre 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni sull’IVA per cassa, così come disposto dal decreto attuativo dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Resta solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per completare l’iter. Il nuovo regime di liquidazione dell’IVA per cassa è ammesso per i soggetti nell’esercizio di impresa, arte o professione con volume di affari non superiore a 2 milioni di euro (volume d'affari è costituito dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle fatture emesse). Con il nuovo regime quindi l’Iva sarà esigibile quando la fattura verrà incassata evitando così di dover anticipare all’erario l’iva non ancora riscossa dal proprio cliente. In teoria, possono optare per il nuovo regime sin da dicembre tutti i soggetti Iva che rientrano nel giro d'affari previsto dalle norme (due milioni di euro), sia che operino con la liquidazione mensile sia che abbiano la liquidazione trimestrale. Però per questi ultimi esercitare l'opzione gia quest'anno è complicato (vanno separate le fatture di ottobre e novembre da quelle di dicembre) e quindi è consigliabile rinviare al 2013