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martedì 14 settembre 2010

Chiarimenti dell’Agenzia sul modulo RW con la circolare 45/E del 13/09/2010

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 45/E del 13/09/2010 integra le istruzioni alle dichiarazioni Unico e 770, in relazione all’applicazione del “monitoraggio fiscale” a carico dei contribuenti e sugli adempimenti cui sono soggetti gli intermediari

Ambito soggettivo – L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda per le persone fisiche, per gli enti non commerciali, per le società semplici e per i soggetti equiparati, comunque residenti in Italia. Dall’obbligo del monitoraggio sono invece esclusi gli enti commerciali e le società di persone o di capitali, ad eccezione delle società semplici. A partire da quest’anno, quindi in riferimento all’anno d’imposta 2009, sono stati inoltre esonerati dalla compilazione del modulo RW i soggetti che :
- lavorano all’estero per lo Stato, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, o presso organizzazioni internazionali;
- prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in paesi limitrofi.
Nel caso in cui sul bene sussistano più diritti reali, come avviene con la nuda proprietà e l’usufrutto, l’indicazione fornita è che l’adempimento deve essere effettuato da entrambi i soggetti, in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi di fonte estera (e quindi di soddisfare il presupposto che sta alla base dell’obbligo di monitoraggio).
Quando invece le attività detenute all’estero sono in comunione o cointestate, allora devono essere indicate nel modulo RW di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso: questo sulla base del presupposto che l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richiede un atto di disposizione anche da parte degli altri cointestatari, come è, ad esempio, nel caso degli immobili in comproprietà o delle azioni in comunione. Ad ogni modo i contribuenti sono sempre tenuti a riempire le specifiche sezioni sul monitoraggio quando le attività finanziarie e patrimoniali sono possedute per il tramite di interposta persona, per esempio, nel caso queste risultino intestate “formalmente” ad un trust.
Se ancora i soggetti cointestatari hanno la piena e autonoma disponibilità delle attività estere, allora nella dichiarazione di ciascuno di essi vi deve essere l’indicazione dell’intero valore delle attività, e non soltanto della propria quota di possesso: il caso più frequente, esemplificato dalla stessa circolare, è quello del conto corrente cointestato. Ciò che conta è la disponibilità dell’attività detenuta all’estero,

Ambito oggettivo – La circolare ricorda come, a partire dalla dichiarazione di quest’anno, siano interessate dal monitoraggio non soltanto le attività finanziarie detenute all’estero, ma anche tutte quelle di natura patrimoniale, devono essere sempre indicate nella sezione II del modulo RW, comprese quindi le fattispecie nelle quali la produzione di redditi imponibili in Italia sia soltanto astratta e potenziale (ovviamente a condizione che venga superata la soglia dei 10mila euro). La sezione III è invece dedicata al monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività detenute all’estero di cui alla sezione II (anche nell’eventualità in cui al termine del periodo questi non sussistano, in quanto si è verificato il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari). Nel computo della soglia dei 10 mila euro, al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di monitoraggio, vanno considerati anche gli eventuali disinvestimenti: di conseguenza, se un contribuente che detiene un conto estero, ha effettuato un disinvestimento pari a 6mila euro ed un investimento di 5mila euro, complessivamente supera il “tetto” dei 10mila euro e deve indicare i movimenti in questione in RW.
Viene invece precisato come non debbano essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero: per fare un esempio, se un soggetto acquista un immobile in altro Paese, ma effettua il bonifico al venditore su un conto corrente italiano, si dovrà limitare ad indicare il possesso del bene nella sezione II del modulo RW, mentre non dovrà segnalare alcun trasferimento nella sezione III (essendo questa deputata ad accogliere i trasferimenti dall’Italia sull’estero, dall’estero in Italia e quelli estero su estero). Importante è poi la precisazione relativa alla necessità di indicare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio.
A tal riguardo viene fatto l’esempio del padre che trasferisce denaro all’estero per l’acquisto di un immobile da parte del figlio: questi dovrà indicare non soltanto l’immobile in sezione II, ma anche il trasferimento ad esso collegato in sezione III, sebbene effettuato da un soggetto diverso; il padre, invece non avrà alcun obbligo di monitoraggio, non essendo la movimentazione attuata connessa ad una attività da lui detenuta all’estero.

Intermediari – A questo riguardo, si ricorda che gli obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie interessano anche gli intermediari. Si tratta di una comunicazione nominativa, che deve essere effettuata, entro il 31 marzo di ogni anno, da banche, SIM, Poste Italiane S.p.A., società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, e altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti.

14/09/2010